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E-mail non contestata: fa piena prova del patto aggiunto al contratto

La Cassazione, sentenza 21 maggio 2024, n. 14046, nel valutare le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico possa ritenersi uno scritto idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationem del contratto – nella fattispecie considerata assicurativo – si sofferma sulla questione di diritto sostanziale della forma che un determinato atto deve possedere per soddisfare il requisito di forma sancito dall’art. 1888 c.c., e sulla correlata questione di diritto processuale, delle condizioni da osservare affinché una prova documentale possa essere utilizzata in giudizio.

Il caso

La vicenda ha per oggetto la determinazione dell’estensione della garanzia derivante dalla stipula di un contratto di assicurazione contro il rischio di furto della merce trasportata stipulato per il tramite di un broker con la Zurich a seguito dell’evento dedotto nella polizza, successivamente verificatosi, e del diniego opposto dall’assicuratore all’indennizzo per la scopertura assicurativa inerente la merce rubata, nella fattispecie qui considerata, consistente in un carico di medicinali.

La questione

La quaestio juris sottoposta al giudice di legittimità verte sull’estensione della copertura al rischio di furto di medicinali se possa ritenersi operante per effetto di uno scambio di e-mail tra il broker ed un funzionario dell’assicuratore, in sede di stipula della polizza, ed in subordine, se la mancata estensione della copertura possa ascriversi a responsabilità del broker, per non avere saputo offrire all’assicurato un contratto adatto alle sue esigenze assicurative.

La soluzione

L’accoglimento del principale motivo del ricorso muove dall’esame preliminare della quaestio riguardante la prova ex art. 1888 c.c. del contratto di assicurazione, anche per quanto concerne la sua estensione, la cui finalità precipua è quella di delimitare il perimetro della responsabilità gravante sull’assicuratore nei confronti del beneficiario della relativa polizza, anche in ragione del prezzo pattuito in sede di sottoscrizione della relativa garanzia.

A riguardo, il giudice di legittimità circoscritto il thema decidendum ai problemi di diritto ad esso sottoposti – uno riguarda le condizioni da soddisfare perché un atto possa ritenersi scritto per i fini di cui all’art. 1888 c.c. e l’altro attiene invece all’efficacia probatoria del messaggio di posta elettronica privo di firma elettronica qualificata o digitale – cassa la sentenza gravata, muovendo dalla premessa che il messaggio di posta elettronica è un documento informatico, sulla cui scorta, le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico potesse ritenersi uno scritto, idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationem del contratto assicurativo, erano stabilite all’epoca dei fatti di causa dagli artt. 20 e 21, D.Lgs. n. 82/2005 nel testo applicabile ratione temporis, cioè successivo al D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ed anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

In particolare, posto che per l’art. 20, comma 1 bis, D.Lgs. n.82/2005 l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di sicurezza, integrità ed immodificabilità, la corte di merito, non avrebbe potuto limitarsi a negare tout court che un messaggio di posta elettronica con firma elettronica semplice potesse soddisfare il requisito della forma scritta, senza previamente esaminare e vagliare le caratteristiche oggettive menzionate nell’art. 20 cit.

Conseguentemente, per il giudice di legittimità, le suddette caratteristiche – tra cui quelle di sicurezza, integrità ed immodificabilità – poiché debbono essere oggettive, andranno desunte dal corpus mechanicum a disposizione del giudicante e, quindi, – in particolare – dal formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato dalle proprietà di esso, dalla sintassi adottata, dalla grafica.

Questa valutazione per il giudice di legittimità va condotta alla luce del consolidato principio per cui la prova scritta del contratto di assicurazione può essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza e, a fortiori, dalle specifiche appendici o dai modelli adottati dall’assicuratore, benché usuali, purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, dai quali sia possibile desumere l’esistenza ed il contenuto del patto.

Osservazioni e precedenti giurisprudenziali

La pronuncia in commento del giudice di legittimità, sia nel percorso argomentativo, sia nelle conclusioni a cui la stessa perviene, mostra di condividere l’asserto espresso anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, riferito alla circostanza che se c’è un vulnus nella sentenza del giudice di merito, può essere solo la mancata valutazione da parte del medesimo, delle circostanze riferite alle caratteristiche oggettive del documento informatico sotto il profilo della qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

In tale ottica, il senso della motivazione espressa nella sentenza in commento poggia dunque sul rilievo che la Corte d’appello non avrebbe potuto scartare in introitu dal materiale probatorio, la e-mail inviata dall’assicurato al broker, in base ai soli rilievi della pacifica carenza della firma elettronica qualificata o digitale o della mancata adozione dei modelli o stampati usualmente impiegati poiché non imposti ad substantiam negotii, precisando però che lo stesso giudice di merito sarebbe certamente potuto giungere a tale risultato, nell’esercizio del suo potere-dovere di accertamento dei fatti, all’esito delle valutazioni prescritte dagli artt. 20 e 21,D.Lgs. n.82/2005.

Ciò posto nella fattispecie scrutinata dai giudici di legittimità la riferibilità dello scambio di e-mail tra i rispettivi destinatari della vicenda è stata tratta dal giudice di prime cure solo dall’indirizzo e-mail di provenienza che però – come successivamente rilevato dalla corte di merito in fase di gravame – non consente di stabilire in modo sufficientemente tranquillante che a spedirle sia stato davvero il titolare del relativo account e non un’altra persona, posto che tale conclusione è rafforzata dal fatto che l’assicuratore ha formalmente contestato la mancanza delle sottoscrizioni, necessarie ai fini probatori ex art. 1888 c.c.

Pertanto, il giudice del gravame aveva esaminato – sia pure sinteticamente, come peraltro prevedono le attuali regole processuali sulla scorta delle modifiche di volta in volta apportate al processo nel corso degli ultimi anni, in nome della massima celerità possibile della giustizia civile, obiettivo specificamente considerato dal legislatore anche nell’ottica del PNRR, sul cui altare si è inteso sacrificare tra le altre cose, qualsiasi narrazione contrastante con i principi desumibili dall’art. 132, comma 1, n. 4) c.p.c. riguardante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – le caratteristiche del documento informatico di cui agli artt. 20 e 21, D.Lgs. n. 82/2005.

Conseguentemente, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, aveva stabilito che in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, l’e-mail costituisce un documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti ed alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c., perchè se da un lato, in mancanza di una richiesta di verificazione e di esito positivo, preclude l’utilizzazione della scrittura, dall’altro, non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. civ. sez. I, 17 luglio 2019, n. 19155).

Ciò significa che, non è sufficiente una generica contestazione del documento, atteso che il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2712 c.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

Come dato atto dal giudice di legittimità, la corte di merito, nel ribaltare la decisione del giudice di prime cure, ha statuito la fondatezza del gravame incidentale dell’assicuratore, in quanto, nonostante il contratto di assicurazione va provato per iscritto ai sensi dell’art. 1888 c.c., nella specie l’estensione della polizza non è stata oggetto di un documento scritto, cioè un’appendice contrattuale firmata dal contraente o suo mandatario e dalla società assicurativa, bensì di uno scambio di semplici, ordinarie e-mail alle quali può riconoscersi il valore di una riproduzione meccanica, la quale, fa piena prova, exart. 2712 c.c., solo se non contestata, atteso che, in caso di contratto da provarsi per iscritto lo scambio di email non ricopre lo stesso valore di una scrittura privata, dato che non è detto che a spedirle siano stati davvero i titolari dell’account e non un’altra persona, ragione per cui nella stessa pronuncia di merito resa in fase di gravame si è quindi precisato che nel caso di specie, la riferibilità delle e-mail era stata tratta dal Tribunale solo dall’indirizzo e-mail di provenienza che però non consente di stabilire in modo sufficientemente che a spedirle sia stato davvero il titolare del relativo account e non un’altra persona, tale conclusione risultando corroborata dal fatto che l’assicuratore aveva formalmente contestato la mancanza di sottoscrizioni, necessarie ai fini probatori exart. 1888 c.c.

In tale assunto, può dunque ravvisarsi la contestazione rilevante giuridicamente sotto il profilo specificamente evidenziato dai giudici di legittimità ai sensi degli artt. 20 e 21, D.Lgs. n. 82/2005, nel testo a suo tempo vigente, in tema di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento elettronico preso in considerazione, che, sebbene vanno indubbiamente desunte dal corpus mechanicum a disposizione del giudicante, contrariamente a quanto enunciato nella pronuncia del giudice di legittimità in commento, le relative caratteristiche oggettive però non riguardano elementi diversi dal formato del file in cui il messaggio di posta elettronica è stato salvato, come le proprietà di esso, la sintassi adottata o la relativa grafica, non essendo menzionati nel testo – vigente ratione temporis – degli artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 82/2005.

La pronuncia in commento, non sembra poi tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità che in precedenza aveva specificamente statuito su analoga questione, e risalente allo stesso periodo temporale, il principio per il quale, il messaggio di posta elettronica, essendo riconducibile alla categoria dei documenti informatici – secondo la definizione che di questi ultimi reca l’art. 1, comma 1, lett. p) d. lgs. n. 82/2005, riproduttivo, nella sostanza, di quella già contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. b) d.p.r. n. 445/2000 – nell’ipotesi in cui è contestata la circostanza che il suddetto messaggio via mail sia riferibile al suo autore apparente, ove trattasi di e-mail priva di firma elettronica, la relativa statuizione non è censurabile in relazione all’art. 2702 c.c. per non avere il suddetto documento natura di scrittura privata, ai sensi dell’art. 1 cit. D.Lgs. n. 82/2005 (Cass. civ., sez. VI-2, 14 maggio 2018, n. 11606).

In tale contesto, quanto all’efficacia probatoria dei documenti informatici, è poi opportuno ribadire altresì che l’art. 21 del CAD, nelle diverse declinazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell’art. 20 CAD, l’idoneità di ogni diverso documento informatico – come l’e-mail tradizionale – a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità (Cass. civ. sez. lav., 8 marzo 2018, n. 5523).

Pertanto non è revocabile in dubbio la circostanza che l’e-mail, seppure priva di firma, rientri tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art. 2712 c.c. e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti od alle cose medesime (Cass. civ., sez. VI-2, 14 maggio 2018, n. 11606; Cass. civ., sez. III, 24 novembre 2005, n. 24814).

Il punto è che, essendo stata contestata la provenienza dell’email di estensione della copertura assicurativa, e non la semplice mancanza del requisito dello scritto atteso che quest’ultimo – è integrato anche dal documento elettronico privo di firma elettronica qualificata (Cfr. Trib. Milano, 16 ottobre 2016 relativo ad una fattispecie analoga risalente allo stesso periodo di quella enunciata nella sentenza in commento) – la corte di merito non avrebbe potuto ritenere sic et simpliciter soddisfatto de plano il requisito della validità della suddetta comunicazione, siccome regolarmente spedita dall’apparente mittente e pervenuta all’ugualmente apparente destinatario, e di tanto sembra essere consapevole anche lo stesso giudice di legittimità, laddove ammette senza mezzi termini, che nel caso di specie, la Corte d’appello sarebbe certamente potuta giungere allo stesso risultato espresso nella sentenza impugnata nell’esercizio del proprio potere-dovere di accertamento dei fatti, all’esito delle puntuali valutazioni prescritte dagli artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 82/05 e, cioè, esaminando analiticamente le caratteristiche oggettive del documento informatico sotto il profilo della qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, tutti elementi di fatto negati e contestati per effetto del disconoscimento di cui si è detto innanzi, contenuto nel passo motivazionale della pronuncia di merito in cui si contesta sia pure in forma alquanto sintetica – ex art. 132, comma 1, n. 4) c.p.c. – ma allo stesso tempo chiara, la provenienza del documento elettronico e, con esso anche la sua legittima formazione, e non certo la sua semplice esistenza.

A riprova di quanto innanzi, al giudice di merito, in sede di rinvio, basterà esplicitare in forma meno sintetica o se si preferisce, meno “criptica”, le stesse motivazioni contenute nella gravata pronuncia, per cogliere lo stesso risultato a cui già si era pervenuti, e di cui è consapevole lo stesso giudice di legittimità nell’avere prestare adesione – sotto tale rilevante aspetto – alle conclusioni rassegnate nella requisitoria del Procuratore Generale, laddove si afferma, peraltro con una formula dubitativa, che se c’è un vulnus nella sentenza, può essere solo la mancata valutazione delle circostanze sopra indicate da parte del giudice di merito, a dimostrazione della ritenuta inadeguatezza della modalità concernente la motivazione espressa dalla corte di merito.

Del resto, ove si avvalorasse il nuovo principio di diritto enunciato nella sentenza in commento, si dovrebbe pervenire all’aberrante conclusione che il mero deposito in giudizio di un messaggio di posta elettronica sebbene privo di firma certificata o comunque non sottoscritto digitalmente dovrebbe considerarsi, ai fini probatori, equivalente al deposito di un documento sottoscritto dall’emittente del messaggio, nonostante l’assenza della firma elettronica non consenta di avere certezze circa la provenienza, la sicurezza e l’integrità del messaggio depositato, come pacificamente dedotto dal giudice di merito in sede di gravame (cfr. Cass. civ., sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 3540).

Ovviamente, analoga conclusione vale nel caso di short message service o SMS perché anche in tale ipotesi trattasi di una riproduzione di fatti o dati giuridicamente rilevanti che, ai sensi dell’art. 2712 c.c., sono idonei ad integrare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, sempre che il destinatario non ne contesti la conformità (Cfr. Cass. civ. sez. II, 21 febbraio 2019, n. 5141).

A ciò aggiungasi che, mentre in caso di scrittura privata il disconoscimento è soggetto a precise forme e limiti sanciti negli artt. 214 e 215 c.p.c. la cui inosservanza determina l’effetto di precludere l’uso del documento disconosciuto a fini probatori in difetto del procedimento di verificazione ex art. 216 c.p.c., nel caso del documento elettronico – come e-mail e/o SMS – il disconoscimento è a forma libera e non impedisce l’accertamento rientrante nelle prerogative del giudice di merito di verificare autonomamente la conformità al vero di e-mail e/o SMS con qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni, in tale ottica, valutando il tenore delle contestazioni mosse e, alla luce di tutto il materiale probatorio raccolto, giudicare circa la conformità o meno dei fatti rappresentati dalle riproduzioni elettroniche disconosciute, come di fatto accaduto nella fattispecie scrutinata ma evidentemente, secondo una modalità ritenuta non sufficientemente idonea dal giudice di legittimità.

A riguardo, va altresì precisato che, è onere della parte che intende avvalersi della produzione del documento elettronico – nella fattispecie email – allegare l’intero file informatico da cui potersi evincere i codici “fonte” per la spedizione ed inoltro nella casella di posta elettronica del destinatario del relativo messaggio con annesso contenuto, eventualmente anche in forma di allegato, come del resto pacificamente avviene per la notifica in formato elettronico di atti giudiziari – le cui risultanze vanno conservate per dieci anni – anche a prescindere dal caso in cui risulti comunque dubbio il buon esito della notificazione dello stesso atto giudiziario in capo al destinatario.

Esito della domanda:

Accoglimento.

Fonte: https://www.altalex.com/documents/2024/06/05/e-mail-non-contestata-piena-prova-patto-aggiunto-contratto