È essenziale che la strada mostri di essere stata realizzata al preciso scopo di dare accesso al fondo dominante attraverso il servente (Cassazione n. 29174/2024)
In una complessa vicenda in cui si intrecciano diversi contenziosi protratti nel tempo, una parte chiede l’accertamento dell’intervenuta usucapione della servitù di passaggio a carico del fondo della controparte.
Quali sono i requisiti per usucapire una servitù di passaggio?
La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza 12 novembre 2024, n. 29174 (testo in calce), ricorda che possono acquistarsi per usucapione e per destinazione del padre di famiglia le servitù apparenti (art. 1061 c.c.). La servitù di passaggio, ai fini dell’usucapione, deve essere caratterizzata da segni visibili di opere permanenti che siano destinate al suo esercizio. Le suddette opere devono dimostrare l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere evidente che non si tratta di un’attività compiuta in via precaria, ma “di preciso onere a carattere stabile”. In relazione all’acquisto per usucapione della servitù di passaggio, non è sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso ma è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati allo scopo di permettere l’accesso. Pertanto, occorre un «quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù».
La decisione è interessante anche perché, pur non trovando applicazione nel caso in esame, ricorda la nozione di servitù ad uso pubblico. Essa consiste nel soddisfacimento di un’esigenza di carattere generale diretta a realizzare un fine di pubblico interesse a favore di una collettività indistinta (uti cives). In tal caso, a beneficiare del peso gravante sul fondo non è un altro bene immobile (a differenza di quanto accade nella servitù prediale), bensì i soggetti che si identificano in una comunità di persone.
La vicenda
I proprietari di un fondo evocano in giudizio i proprietari dell’albergo ubicato sul fondo vicino al fine di far accertare l’esistenza della servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile, acquisita per usucapione, a favore del loro fondo e, in subordine, chiedono l’accertamento della sussistenza di una servitù d’uso pubblico. In primo grado, viene accertato l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici. In sede di gravame, si costituiscono gli eredi di alcune delle parti che, medio tempore, erano decedute e intervengono gli acquirenti del fondo dominante che, nel frattempo, era stato alienato. I giudici di merito fanno riferimento alle vicende processuali pregresse. Infatti, il passaggio sul tratto di strada contestato era stato oggetto di un contenzioso possessorio, quando era stato ristretto con la costruzione di un muro tra la proprietà dell’albergo e i fondi su cui insistevano le abitazioni dei vicini. Il citato giudizio si era concluso con una transazione nel 1963 con cui si riconosceva il diritto di passaggio anche con automezzi per accedere a due borgate tramite la strada che passava davanti alla pensione-albergo. Successivamente, nel 2004, gli eredi del proprietario dell’albergo proponevano una negatoria servitutis contro i vicini per far accertare l’insussistenza della servitù. Sempre nel corso dello stesso giudizio veniva introdotto un ricorso possessorio – poi accolto – per la rimozione di ostacoli che impedivano il libero passaggio. Il tribunale respingeva l’azione negatoria dichiarando la sussistenza della servitù, mentre la Corte d’Appello riformava la decisione sostenendo che la scrittura del 1963 producesse effetti unicamente tra i contraenti originari.
Nel giudizio attuale, il giudice d’appello, dopo aver riportato le suesposte vicende, evidenzia l’estraneità degli odierni attori ai precedenti contenziosi e ritiene sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell’acquisto della servitù per usucapione, in base alle dedotte prove documentali e testimoniali.
Si giunge così in Cassazione.
Premessa: servitù apparenti e usucapione
La servitù rientra tra i diritti reali di godimento su cosa altrui, gli iura in re aliena sono un numerus clausus ma, in materia di servitù, è concessa alle parti la possibilità di determinarne il contenuto in ragione dell’utilità che essa deve soddisfare, purché sia rispettata la struttura legale prevista dal Codice civile (artt. 1027 e 1028 c.c.). Infatti, sono ammesse le servitù tipiche, ossia quelle indicate espressamente dalla legge – come la servitù di passaggio che viene qui in rilievo – e le servitù atipiche che non rispondono a modelli legali, ma sono ammissibili purché destinate a garantire l’utilitas del fondo dominante (così C. M. BIANCA, Diritto Civile. La proprietà, 6, Milano, Giuffrè, 1999, 669). Per considerarsi tale, una servitù:
- deve rispettare il principio della predialità, ossia deve sussistere un rapporto di servizio tra i due fondi (art. 1027 c.c.);
- deve garantire il soddisfacimento dell’utilità del fondo dominante (art. 1028 c.c.).
La servitù di passaggio consente al proprietario del fondo dominante il transito di persone e mezzi attraverso il fondo servente. Sotto il profilo dogmatico, la servitù di passaggio rientra:
- nelle servitù attive, in quanto il proprietario del fondo dominante pone in essere un comportamento attivo e il proprietario del fondo servente deve subirlo (come nella servitù di presa d’acqua);
- nelle servitù discontinue poiché è caratterizzata dal fatto che occorre l’attività dell’uomo e viene esercitata ad intervalli (come la servitù di pascolo).
Possono essere acquistate per usucapione solo le servitù apparenti (art. 1061 c.c.) e sono tali quelle che richiedono opere visibili e permanenti, si pensi alla servitù di acquedotto o di elettrodotto o, ancora, alla servitù di veduta.
La valutazione sull’attendibilità dei testi è un apprezzamento di fatto
I ricorrenti sostengono che dalle dichiarazioni dei testimoni non emergerebbe la prova del possesso ultraventennale necessario ai fini dell’usucapione.
La Suprema Corte considera la censura infondata, in quanto i ricorrenti chiedono una rilettura delle deposizioni testimoniali, ossia una ricostruzione alternativa delle dichiarazioni dei testi circa l’uso del passaggio per raggiungere le abitazioni. Gli ermellini richiamano il principio di diritto secondo cui «qualora le deposizioni testimoniali esaminate dalla Corte di Cassazione comportino valutazioni ed apprezzamenti di fatto, quali la maggiore o minore attendibilità dei testi, suffragata da non illogici argomenti, ovvero presunzioni ex art. 2727 c.c., il motivo è inammissibile, in particolare ove si chieda una valutazione delle deposizioni prese singolarmente e non già in maniera complessiva» (Cass. 15205/2014; Cass. 25608/2013; Cass. SS.UU. 24148/2013). Inoltre, in sede di legittimità non è configurabile il vizio di motivazione (ex art. 360 n. 5 c.p.c.) allorché siano richiesti apprezzamenti di fatto come quelli sull’attendibilità (o meno) dei testi poiché non è consentito, in tale sede, un nuovo giudizio di merito (Cass. 15205/2014). Infatti, la valutazione sulla credibilità dei testimoni e la scelta delle risultanze istruttorie più idonee a fondare la motivazione costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
La servitù di passaggio e la servitù di uso pubblico
Secondo i ricorrenti, la sentenza gravata avrebbe fatto erroneamente riferimento alla servitù d’uso pubblico. Anche tale censura appare destituita di fondamento. Invero, gli attori avevano chiesto, in via principale, l’accertamento della servitù di passaggio (pedonale e carrabile), mentre in via subordinata l’accertamento della servitù di uso pubblico e il Tribunale aveva accertato l’acquisto per usucapione della prima. In sede d’appello la questione della servitù ad uso pubblico non era stata proposta tanto che gli appellanti – oggi ricorrenti – deducevano l’inammissibilità della domanda avanzata in subordine per mancata proposizione dell’appello incidentale (infatti, si tratta di domande autonome fondate su fatti costitutivi diversi che avrebbero dovuto formare oggetto di appello incidentale).
Gli ermellini ricordano che la servitù di uso pubblico è funzionale al soddisfacimento di un’esigenza di carattere generale diretta a realizzare un fine di pubblico interesse a favore di una collettività indistinta (Cass. 28869/2021), nel caso di specie, invece non è sussistente né può essere invocata per il fatto che i servizi pubblici di distribuzione della posta utilizzassero quell’accesso. Per completezza espositiva, giova ricordare che le servitù ad uso pubblico sono “diritti collettivi d’uso di beni privati” (così C. M. BIANCA, Diritto Civile. La proprietà, 6, Milano, Giuffrè, 1999, 710), limitazione della proprietà privata nell’interesse generale.
Usucapione: occorre la specifica destinazione dell’opera all’esercizio della servitù
I ricorrenti sostengono che, nel caso di specie, difetti il requisito dell’apparenza, in quanto mancano opere permanenti e visibili, dunque, la servitù non può costituire oggetto di usucapione.
Anche questa censura è infondata.
Secondo la giurisprudenza, il requisito dell’apparenza necessario per l’acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia postula segni visibili di opere permanenti che siano destinate in modo non equivoco al suo esercizio e dimostrino il peso gravante sul fondo servente. Per la servitù di passaggio non è sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso ma è essenziale che essi siano stati realizzati allo scopo precipuo di dare accesso al preteso fondo dominante attraverso il preteso fondo servente. In buona sostanza, occorre la dimostrazione della specifica destinazione all’esercizio della servitù (Cass. 7004/2017; Cass. 11834/2021;Cass. 19358/2022; Cass. 11123/2022; Cass. 29579/2021).
Nel caso di specie, la decisione gravata ha ritenuto sussistente il requisito dell’apparenza richiamando il precedente contenzioso da cui emergeva il passaggio sulla strada de qua, inoltre, ha attribuito rilievo alle prove testimoniali che univocamente attestavano il transito per quella via, sia pedonale che carrabile, infine, le deposizioni dei testi erano corroborate dalla documentazione proveniente dal Comune che era intervenuto dopo l’apposizione sulla strada di un cancello in seguito alle lamentele degli abitanti delle borgate site sul lato opposto e aveva precisato che l’unico accesso carrabile passava davanti all’albergo dei ricorrenti. Sotto il profilo dell’apparenza, i giudici di merito hanno evidenziato la presenza di rappresentazioni storiche del tratto di strada che risultava percorribile già dagli anni Trenta «e, soprattutto, che il parcheggio di autoveicoli e il passo carrabile […] risalente al 1988 provavano il passaggio carrabile attraverso il passo (unico percorso esistente) consolidatosi nel ventennio anteriore all’apposizione del cancello». Infine, la presenza di un cartello ufficiale di passo carrabile dotato degli estremi dell’autorizzazione comunale costituisce un segno dell’intenzione di dare accesso al preteso fondo dominante. Infine, la doglianza dei ricorrenti viene rigettata in quanto, benché formalmente tesa a censurare una violazione di legge, in realtà si traduce nella richiesta di un riesame della valutazione probatoria.
Conclusioni: rigettato il ricorso dei proprietari del fondo servente
Per tutte le ragioni sopra esposte, la Suprema Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.








