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Moglie alleva i figli, accudisce il suocero e rinuncia al lavoro: sì all’assegno divorzile

Se lo squilibrio reddituale tra i coniugi dipende dall’organizzazione familiare che permette al marito di dedicarsi al lavoro, è dovuto l’assegno in funzione perequativo-compensativa.

Una coppia divorzia dopo quasi trent’anni di matrimonio e alla donna viene riconosciuto l’assegno divorzile. Il giudice di merito, nella decisione, ha considerato la durata del rapporto coniugale, l’età della richiedente l’assegno (63 anni) e, in particolare, ha ritenuto che lo squilibrio reddituale tra i due sia attribuibile all’organizzazione familiare che ha permesso al marito di occuparsi in toto del lavoro, mentre la moglie si è dedicata alla cura della casa, ad allevare i tre figli, ad accudire il suocero e gli zii del consorte. Pertanto, le viene riconosciuto l’assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa ma l’uomo impugna la decisione.

La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza 11 ottobre 2024, n. 26520 (testo in calce), evidenzia che, in linea generale, dopo il divorzio, ciascun ex coniuge dovrebbe provvedere al proprio mantenimento. Nondimeno, tale principio è derogato nell’ipotesi in cui uno dei coniugi non sia autosufficiente economicamente e anche se «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo – perequativa». La decisione, inoltre, ribadisce che può essere fornita, anche tramite presunzioni, la prova del contributo offerto dal coniuge nella formazione del patrimonio familiare e di quello dell’altro coniuge come frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare.

La vicenda

Nel 2008, in sede di separazione consensuale, la moglie riceve a titolo di mantenimento l’importo di 1.500,00 euro mensili. Nel 2021, in sede di divorzio, alla donna è riconosciuto un assegno pari a 1.720,00 euro mensili. L’uomo impugna la decisione del tribunale ma il suo appello viene rigettato. Secondo i giudici di merito, la determinazione dell’importo è conforme a quanto stabilito dalla legge sul divorzio (art. 5 legge 898/1970), stante la funzione compensativo-perequativa dell’assegno. In particolare, tra i due ex coniugi emergeva una significativa disparità reddituale, in quanto il marito aveva un reddito di circa 70 mila euro (dal 2014 al 2018) ridottosi a 19 mila euro (nel 2019 e 2020), mentre la moglie viveva grazie al mantenimento e non godeva della casa coniugale; il matrimonio era durato 29 anni, la donna aveva 63 anni e aveva contribuito alla conduzione della vita familiare nonché alla formazione del patrimonio comune e personale dell’ex coniuge (aveva allevato i tre figli e accudito il suocero e gli zii del marito).

L’uomo ricorre in Cassazione.

Premessa: il riconoscimento dell’assegno divorzile e la sua duplice funzione

Per verificare se l’ex coniuge abbia diritto all’assegno divorzile, il giudice deve valutare: l’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente (in questo caso, la ex moglie) e l’incapacità di procurarseli per ragioni obiettive. Tale indagine va condotta alla luce degli indicatori previsti dalla legge (art. 5 c. 6 legge 898/1970), ossia:

  • le condizioni dei coniugi,
  • le ragioni della decisione,
  • il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,
  • il reddito di entrambi,
  • tutti suddetti elementi vanno valutati alla luce della durata del matrimonio.

In particolare, il giudicante deve accertare se l’eventuale rilevante disparità tra le condizioni economiche dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio. Ad esempio, si pensi al caso in cui uno dei coniugi sacrifichi le proprie aspettative professionali (e, conseguentemente, reddituali) a favore dell’altro, per consentirgli di fare carriera. In tale circostanza, occorre valutare «il contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche alla luce dell’età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro» (Cass. SS. UU. 18287/2018).

Preme ricordare che l’assegno di divorzio esplica una funzione composita (Cass. 21926/2019):

  • assistenziale, si tratta di un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza matrimoniale;
  • perequativo-compensativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge.

Secondo le Sezioni Unite (sent. 18287/2018), l’assegno deve condurre ad un riequilibrio delle disparità economiche createsi con lo scioglimento del matrimonio ma non nell’ottica – ormai superata – di garantire il medesimo tenore di vita. Al contrario, il coniuge economicamente più debole, che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli, ha diritto ad un assegno che sia commisurato al suo contributo alla formazione del patrimonio familiare dell’altro.

Ciò premesso, torniamo al decisum.

Disparità economica dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare

Tra le varie doglianze, per quanto qui di interesse, l’ex marito lamenta la mancata dimostrazione che la disparità reddituale tra i coniugi sia dipesa dalle scelte di vita effettuate congiuntamente dalla coppia.

La Suprema Corte considera la censura infondata, infatti, la Corte d’Appello si è attenuta ai principi espressi dalla succitata decisione delle Sezioni Unite (sent. 18287/2018), secondo cui il giudice di merito deve valutare l’inadeguatezza dei mezzi applicando i criteri indicati dall’art. 5 c. 6 legge 898/1970, che costituiscono il parametro di riferimento nella valutazione dell’an e del quantum debeatur. Innanzitutto, è necessario accertare l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, effettuando una valutazione comparativa alla luce del contributo dato alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto, in ossequio alla funzione assistenziale e compensativo-perequativa dell’assegno. In buona sostanza, il giudice deve accertare se la disparità reddituale sia scaturita dalle scelte di conduzione della vita familiare che hanno condotto al sacrificio delle aspettative professionali di una parte a favore dell’altra. A tal proposito, gli ermellini evidenziano che il principio di autoresponsabilità riguarda tutta la vita matrimoniale, dall’inizio del matrimonio quando i coniugi concordano le scelte fondamentali alle fasi successive in cui esse vengono ridiscusse, pertanto, non può emergere solo al momento della sua fine. Infatti, quando la relazione coniugale cessa l’autoresponsabilità diventa individuale, ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima «dando al principio di autoresponsabilità un’importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole».

Nesso causale tra squilibrio economico e sacrificio del coniuge più debole

La giurisprudenza (Cass. 4215/2021) ha chiarito che il giudice:

  • attribuisce e quantifica l’assegno in base ai parametri pari-ordinati stabiliti dalla legge (art. 5 c. 6 legge 898/1970) osservando i canoni espressi dalle Sezioni Unite del 2018 e prescindendo dal tenore di vita goduto durante il matrimonio;
  • procede alla complessiva ponderazione “dell’intera storia familiare”, considerando che l’assegno deve assicurare all’ex coniuge un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell’altro coniuge.

In particolare, occorre:

  • accertare non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma se sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’ interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due;
  • verificare se il suddetto contributo sia stato già in tutto o in parte compensato, «fermo che, nel patrimonio del coniuge richiedente l’assegno, non devono computarsi anche gli importi dell’assegno di separazione, percepiti dal medesimo in unica soluzione, in forza di azione esecutiva svolta con successo, in ragione dell’inadempimento dell’altro coniuge».

Riassumendo, si rende necessario un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio sussistente alla fine del rapporto coniugale sia stato il risultato del sacrificio del coniuge più debole.

La prova del contributo dato alla famiglia può avvenire mediante presunzioni

L’ex marito contesta che la decisione gravata abbia desunto su base presuntiva il contributo offerto dalla ex moglie come conseguenza delle scelte di vita familiare operate dalla coppia. I giudici di legittimità evidenziano che la prova del contributo offerto dal coniuge può essere fornita con ogni mezzo, comprese le presunzioni (Cass. SS. UU. 18287/2018, punto 11). Del resto, l’accordo sul ménage familiare e sui ruoli assunti dai coniugi, solitamente, non viene espresso in forma scritta, per questo l’accertamento dello squilibrio che sia il risultato delle scelte comuni della coppia può avvenire anche mediante presunzioni (Cass. 35434/2023).

Conclusioni: rigettato il ricorso dell’ex marito

I giudici di legittimità chiariscono che, una volta sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Il suddetto principio è derogato dalla disciplina sull’assegno divorzile in base alla quale esso è dovuto non solo nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, ma «anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo – perequativa». La decisione gravata ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti. Innanzitutto, ha considerato la durata trentennale del matrimonio e l’età della richiedente l’assegno (nata nel 1959), inoltre, ha ritenuto che lo squilibrio reddituale fosse attribuibile all’organizzazione familiare che ha permesso al marito di occuparsi del lavoro, mentre la moglie si è dedicata alla cura della casa e dei familiari (figli, suocero, zii). Pertanto, correttamente la decisione gravata ha previsto l’assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa.

In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’ex marito, lo condanna al pagamento delle spese legali e dà atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2024/12/13/moglie-alleva-figli-accudisce-suocero-rinuncia-lavoro-si-assegno-divorzile