La Suprema corte, con sentenza n. 29483 depositata il 15 novembre 2024, ha chiarito che la clausola claims made inserita nelle polizze rc professionale “non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. ed è del tutto coerente con la struttura del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito è da ricomprendersi la polizza rc con clausola claims made), in cui la operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell’assicurato”.
La Cassazione torna a ribadire la legittimità della clausola claims made in un contratto assicurativo. La Terza sezione civile della Cassazione, sentenza n. 29483/2024, affrontando un caso di malpractice sanitaria, con condanna della azienda Ulss e conseguente richiesta di manleva, ha affermato il principio di diritto per cui: “La clausola «claims made» non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile.”
Fatti di causa
I fatti riguardano un caso di malpratice medica che vedeva il rigetto della richiesta di manleva da parte della Azienda sanità rispetto alla compagnia in quanto il sinistro, nella operatività della clausola claims made, si sarebbe verificato al di fuori della durata del contratto. I giudici di appello riformano la sentenza di primo grado dichiarando la clausola nulla perché limitativa dell’azionabilità dei diritti dell’assicurato e non specificamente sottoscritta.
La Azienda ricorre in cassazione per vari motivi chiedendo la reinterpretazione o dichiarazione della invalidità della clausola claims made.
Commento alla decisione della Cassazione
La parte ricorrente riprende le argomentazioni di una precedente sentenza della Cassazione pubblicata nel 2020 (Cass. civ. n. 8894/2020).
Nel caso del 2020 (Cass. civ. n. 8894/2020) la Cassazione poneva l’accento sul fatto che la clausola claims made introdurrebbe una decadenza a carico dell’assicurato non dipendente da una sua condotta: la richiesta risarcitoria del terzo danneggiato.
In tali termini la clausola contrasterebbe con disposizioni imperative di legge, non solo con l’art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole vessatorie, e che tra queste annovera espressamente quelle che impongono decadenze, ma altresì con l’art. 2965 c.c., che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l’esercizio del diritto.
La Cassazione conferma l’orientamento della precedente pronuncia della Cass. civ. Sez. Unite n. 22437/2018 sulla non vessatorietà della clausola.
Ricordiamo i passati orientamenti in materia di polizze rc contenenti clausole claims made.
La Cassazione (Cass. civ. n. 5624/2005) riteneva vessatoria la clausola claims made. Secondo la Corte il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola c.d. «a richiesta fatta» (claims made) non rientra nella fattispecie tipica prevista dall’art. 1917 c.c., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito ex art. 1322 c.c., giacché, del suindicato art. 1917, l’art. 1932 c.c. prevede l’inderogabilità – se non in senso più favorevole all’assicurato – del terzo e del quarto comma, ma non anche del primo, in base al quale l’assicuratore assume l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in conseguenza di tutti i fatti (o sinistri) accaduti durante il tempo dell’assicurazione di cui il medesimo deve rispondere civilmente, per i quali la connessa richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato sia fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto, e non solo nel periodo di «efficacia cronologica», del medesimo, come si desume da un’interpretazione sistematica che tenga conto anche del tenore degli art. 1917, 1913 e 1914 c.c., i quali individuano l’insorgenza della responsabilità civile nel fatto accaduto; né, al riguardo, assume rilievo l’art. 2952 c.c., recante il riferimento alla richiesta di risarcimento fatta dal danneggiato all’assicurato o alla circostanza che sia stata promossa l’azione, trattandosi di norma con differente oggetto e diversa ratio, volta solamente a stabilire la decorrenza del termine di prescrizione dei diritti dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore; infine, in quanto riduce l’ambito oggettivo della responsabilità dell’assicuratore fissato dall’art. 1917 c.c. (e da ricomprendersi, quindi, tra le condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore del predisponente), la clausola «a richiesta fatta» è da ritenersi vessatoria, ai sensi dell’art. 1341 c.c. Questa soluzione alla fine ha sortito pochi effetti. Si tratta di clausole inserite in contratti con professionisti che necessitano solo una specifica sottoscrizione per essere valide.
La Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite n. 9140/2016) ha ritenuto la clausola claims made non vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ex art. 1322, riferibile secondo la Corte anche ai contratti tipici e anche alle valutazione di singole clausole, ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata. Questa interpretazione ha aperto a pronunce di merito che hanno variamente ponderato la meritevolezza della clausola creando condizioni di forte incertezza a danno degli assicurati, degli intermediari e delle imprese.
La Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite n. 22437/2018) ritiene che il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made rappresenta una deroga consentita al primo comma dell’art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore.
Nel concordare con la sentenza della Cassazione n. 29483/2024 in commento sul fatto che la claims made non importa decadenze convenzionali ribadiamo sul punto quanto già osservato in passato: il fatto che l’operatività della copertura dipenda dal fatto non dell’assicurato è condizione propria del contratto di assicurazione contro i danni, cui è riferibile anche l’assicurazione contro la responsabilità civile in quanto volta a coprire danni al patrimonio dell’assicurato. Anzi se l’operatività della copertura dipendesse dalla volontà dell’assicurato si avrebbe una nullità ex art. 1900 ove è prevista la nullità della copertura delle conseguenze dannose degli atti dolosi o grave colposi dell’assicurato. Nel caso dell’assicurazione contro la responsabilità civile, ex art. 1917, eccezionalmente la copertura opera per fatto dipendente dall’assicurato purché non doloso.
È propriamente per una finalità sociale ovvero per contenere fenomeni di azzardo morale, che il contratto di assicurazione copre solo eventi determinati da atti e fatti estranei dalla sfera di controllo dell’assicurato ammettendo solo la copertura di atti colposi e degli atti compiuti per dovere di solidarietà umana e nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
La pronuncia in oggetto ribadisce i principi espressi dalla Suprema corte in merito alla natura delle clausole claims made, inserendosi nelle pronunce conformi alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22437 del 2018.
Esiti del giudizio
La Cassazione rigetta il ricorso dichiarando valida ed efficace la clausola claims made.
I precedenti giurisprudenziali
Cass. ordinanza n. 8894 del 13 maggio 2020: le clausole che rendono difficile l'esercizio del diritto sono anche quelle che lo fanno dipendere dalla condotta del terzo, autonoma e non calcolabile. Cass. civ. sentenza n. 12908 del 22 aprile 2022: la clausola claims made è del tutto coerente con la struttura del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito è da ricomprendersi la polizza rc con clausola claims made), in cui la operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato. Fonte: https://www.altalex.com/documents/2024/12/04/responsabilita-sanitaria-si-clausola-claims-made








