Secondo il Tar della Basilicata i Comuni non possono pertanto disporne la rimozione (sentenza n. 38/2025)
Il Tar della Basilicata ha stabilito che i Comuni non possono imporre la rimozione delle telecamere private in quanto, tali dispositivi, non rientrano negli interventi qualificabili come abusi edilizi.
L’installazione di telecamere nei pressi degli edifici solleva questioni complesse, poiché richiede un equilibrio tra la tutela della sicurezza e il rispetto della normativa sulla privacy.
Con la sentenza 15 gennaio 2025, n. 38 (testo in calce), il Tar della Basilicata ha stabilito che il Comune non può ordinare la rimozione di telecamere installate, anche in modo arbitrario, in quanto queste non configurano un abuso edilizio. Tuttavia, l’uso di tali dispositivi deve essere sempre conforme alle norme sul trattamento dei dati personali.
Il caso
Un piccolo comune della provincia di Potenza aveva ingiunto a un cittadino di rimuovere alcuni abusi edilizi, tra cui una recinzione in lamiera bianca, pannelli fotovoltaici e quattro telecamere di videosorveglianza, di cui una di esse, era posizionata a sbalzo all’esterno della proprietà privata e riprendeva l’area pubblica antistante il cancello di accesso all’abitazione del ricorrente.
Il cittadino contesta il provvedimento e ricorre al giudice amministrativo opponendosi all’ordine di rimozione.
Le telecamere private non sono abuso edilizio
In particolare, secondo i Giudici, il gravame risulta fondato con riferimento alla telecamera “che ha un angolo di ripresa che eccede la proprietà privata, in quanto è posizionata a sbalzo all’esterno della proprietà privata con ripresa su area pubblica oltre che sul cancello di accesso all’abitazione, atteso che l’installazione di una telecamera non può essere qualificata come un intervento edilizio abusivo, soggetto all’autorizzazione paesaggistica o alle sanzioni previste dagli artt. 31 e 32 del DPR n. 380 del 2001”.
I limiti imposti dal Garante Privacy
Il ricorrente, pur avendo ottenuto l’annullamento dell’ordine di rimozione della telecamera, deve attenersi alle indicazioni del Garante Privacy contenute nel Provvedimento 12 ottobre 2023, n. 477. Questo stabilisce che gli impianti di videosorveglianza domestica:
a) devono limitare il campo visivo delle telecamere esclusivamente alle zone di proprietà privata, utilizzando, se necessario, funzioni di oscuramento per evitare la ripresa di aree eccedenti;
b) non possono inquadrare aree comuni, come scale, androni o parcheggi condominiali, né luoghi aperti al pubblico, come vie o piazze, né tanto meno spazi appartenenti a terzi, quali giardini, terrazzi o ingressi.
I limiti per l’estensione dell’angolo di ripresa
L’installazione di sistemi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto di precisi principi giuridici, che bilanciano l’esigenza di sicurezza con la tutela della privacy. L’estensione dell’angolo di ripresa al di fuori della propria pertinenza è consentita solo in casi specifici, ovvero in presenza di un effettivo rischio o di un legittimo interesse. Questi devono essere debitamente motivati e supportati da una documentazione adeguata, che giustifichi tale misura straordinaria.
Dal punto di vista edilizio, il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) non richiede autorizzazioni specifiche per l’installazione di telecamere che non generano un rilevante impatto visivo sull’estetica degli edifici. Tuttavia, resta imprescindibile il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
I limiti di intervento dei Comuni
La sentenza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di tutela della privacy negli ambiti condominiali e urbani, ribadendo che l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza devono avvenire nel rigoroso rispetto del principio di minimizzazione dei dati (ex art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Tale principio impone ai titolari del trattamento di limitare la raccolta dei dati personali a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite, evitando la captazione indebita di immagini relative a spazi pubblici o a proprietà di terzi.
La pronuncia chiarisce che eventuali violazioni non possono essere sanzionate con provvedimenti di rimozione disposti dall’ente locale, in quanto l’accertamento e l’adozione di misure correttive spettano esclusivamente al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e del GDPR.
Per tali motivi la decisione del TAR Basilicata riafferma la necessità di un’applicazione conforme della disciplina sulla privacy, evitando indebite ingerenze da parte delle amministrazioni comunali e garantendo un corretto bilanciamento tra il diritto alla sicurezza individuale e la tutela dei dati personali.
Niente telecamere fai da te nelle vie pubbliche: necessario accordo con il Comune
Il TAR del Lazio, con la sentenza 17 marzo 2020, n. 3316, ha invece stabilito che privati, condomìni e centri residenziali non possono installare telecamere di videosorveglianza orientate verso spazi pubblici, come strade o piazze, senza l’autorizzazione del Comune. L’assenza di tale accordo configura un abuso edilizio e può portare all’adozione di un’ordinanza comunale per la rimozione immediata dell’impianto, con possibile segnalazione al Garante Privacy.
Il TAR ha ribadito che, ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge n. 11/2009 e delle normative di sicurezza urbana del 2017, il monitoraggio di aree pubbliche spetta esclusivamente al Comune e alle forze di polizia.
Il giudice ha inoltre chiarito che le immagini riprese in spazi pubblici non ricadono sotto il GDPR (Regolamento UE 2016/679), bensì sotto la direttiva 2016/680, applicabile alle attività di polizia. Pertanto, i privati possono utilizzare telecamere solo per la sorveglianza delle proprie aree, con accordo comunale preventivo se la ripresa coinvolge luoghi pubblici. L’accesso a tali immagini, una volta autorizzato, resta riservato alle autorità competenti per garantire la sicurezza urbana.
Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2025/02/06/telecamere-private-non-costituiscono-abusi-edilizi








