La Cassazione civile, con l’ordinanza 30166/2025, torna ad occuparsi del tema dell’interesse ad agire del creditore nei confronti del socio di società estinta; interesse, questo, ritenuto sussistente a prescindere dalla mancata riscossione degli utili in base al bilancio finale di liquidazione. Due i principi di diritto enunciati dalla Terza Sezione Civile: (1) «in tema di estinzione di una società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in caso di mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società si trasferisce ai soci, a prescindere dal fatto che questi abbiano o no percepito somme, con la conseguenza che questi subentrano nella posizione processuale della società estinta, diventando legittimati passivi nel processo in corso o in quello successivo. L’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all’art. 2495 del codice civile (comma 3, già comma 2), non rileva come condizione dell’azione, ma integra la misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci. Ne consegue che l’interesse ad agire del creditore non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di utili in base al bilancio finale di liquidazione, potendosi radicare in altre evenienze, quali, ad esempio, la sussistenza di sopravvenienze attive o la escussione di garanzie». (2) «In tema di estinzione di una società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, e di successione ad essa dei soci, conseguente al mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, il socio della società estinta che sia stato convenuto ab origine o che sia stato chiamato in giudizio in sua vece a seguito dell’estinzione della società originariamente convenuta nel corso del giudizio, qualora venga riconosciuta l’esistenza del diritto nei confronti della società, risultando soccombente quanto a tale riconoscimento, correttamente viene condannato alle spese senza che rilevi l’avere o non avere percepito utili ed indipendentemente dalla somma eventualmente percepita, atteso che rispetto alla posizione di legittimato passivo all’accertamento del diritto verso la società tali circostanze sono irrilevanti»
Cenni sulla vicenda dibattuta
Una signora, a seguito di una caduta rovinosa in una buca sul marciapiede, chiedeva la condanna dell’Amministrazione Comunale al risarcimento del danno. Quest’ultima eccepiva il difetto di legittimazione passiva chiamando in causa, ai fini di manleva, la società alla quale aveva affidato la manutenzione e la sorveglianza di quel tratto stradale. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda dell’attrice. Seguiva il gravame da parte dell’infortunata. L’ente comunale contestava l’appello principale e chiedeva, in via incidentale, l’accoglimento della domanda di manleva verso la società di manutenzione stradale che nel frattempo era stata cancellata dal registro delle imprese. Veniva disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del socio unico (che rimaneva contumace) della ridetta società. La Corte di Appello accoglieva l’appello principale e condannava il socio unico a tenere indenne l’ente comunale dalle somme da versare in esecuzione della decisione. Di qui il ricorso da parte del socio unico il quale contestava in Cassazione la sentenza impugnata sul presupposto della sua carenza di legittimazione passiva. Non avendo riscosso nulla in sede di riparto sulla base del bilancio finale di liquidazione, costui sosteneva di non dovere rispondere di nulla.
Effetti della cancellazione della società dal registro imprese
La Terza Sezione ripercorre gli insegnamenti delle Sezioni Unite ricordando che, con pronuncia n. 6070/2013, erano stati delineati gli effetti sostanziali e processuali derivanti dalla cancellazione di una società dal registro delle imprese. Quanto ai primi, configurandosi un fenomeno successorio, l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. I diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese. Quanto agli effetti processuali, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un evento interruttivo, disciplinato con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società ai sensi dell’art. 110 c.p.c..
Il recente insegnamento di legittimità: percezione degli utili e condizione dell’azione
Le Sezioni Unite, nel tornare in argomento con la recente pronuncia n. 3625/2025, hanno puntualizzato che l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al terzo comma dell’art. 2495 c.c., integra la misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci; non rileva invece come condizione dell’azione. Ciò sia sotto il profilo della legittimazionead causam dei soci stessi, sia sotto quello dell’interesseadagire. Tale interesse non può essere, cioè, escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo esso radicarsi in altre evenienze (quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie). Ragion per cui la doglianza del ricorrente circa la mancanza di dimostrazione dell’interesse ad agire sotto il profilo della mancata percezione di utili viene ritenuta priva di fondamento. Di qui il primo principio di diritto enunciato dalla Terza Sezione: «in tema di estinzione di una società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in caso di mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società si trasferisce ai soci, a prescindere dal fatto che questi abbiano o no percepito somme, con la conseguenza che questi subentrano nella posizione processuale della società estinta, diventando legittimati passivi nel processo in corso o in quello successivo. L’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all’art. 2495 del codice civile (comma 3, già comma 2), non rileva come condizione dell’azione, ma integra la misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci. Ne consegue che l’interesse ad agire del creditore non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di utili in base al bilancio finale di liquidazione, potendosi radicare in altre evenienze, quali, ad esempio, la sussistenza di sopravvenienze attive o la escussione di garanzie».
Soccombenza del socio di società estinta e spese di lite
Secondo la Corte Suprema non sono fondati neppure i successivi motivi di ricorso incentrati sulla condanna del socio di società estinta al pagamento delle spese di lite. Viene osservato, al riguardo, che tale socio è pienamente soccombente in ragione della riconosciuta legittimazione a subentrare alla società nel giudizio di accertamento del credito vantato verso di essa. Ragion per cui egli non può pretendere che la sua soccombenza riguardo alle spese giudiziali sia condizionata alla percezione in concreto di utili ed alla misura di essa. Tale limitazione condizionale della condanna non assume rilievo rispetto al carico delle spese, atteso che la partecipazionedel socio al giudizio invece della società non è condizionata, ma sussiste sempre; sicché se il socio l’ha a torto contestata adducendo di non aver percepito utili o di averne percepito in misura limitata, la sua soggezione totale al carico delle spese è giustificata da quella partecipazione. Da qui il secondo principiodi diritto enunciato dalla Terza Sezione: «in tema di estinzione di una società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, e di successione ad essa dei soci, conseguente al mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, il socio della società estinta che sia stato convenuto ab origine o che sia stato chiamato in giudizio in sua vece a seguito dell’estinzione della società originariamente convenuta nel corso del giudizio, qualora venga riconosciuta l’esistenza del diritto nei confronti della società, risultando soccombente quanto a tale riconoscimento, correttamente viene condannato alle spese senza che rilevi l’avere o non avere percepito utili ed indipendentemente dalla somma eventualmente percepita, atteso che rispetto alla posizione di legittimato passivo all’accertamento del diritto verso la società tali circostanze sono irrilevanti».
Due contributi della dottrina in argomento
In dottrina si veda Godio, Il limite della responsabilità degli ex soci per i debiti sociali: condizione di fondatezza o di ammissibilità dell’azione? Lo diranno le Sezioni Unite, in Giur. it., 2023, 1835; Sanna, Cancellazione ed estinzione delle società: un bilancio a vent’anni dalla riforma del diritto societario, in Riv. dir. civ., 2024, 174..
Fonte: https://www.altalex.com/documents/2025/12/03/socio-societa-estinta-bersaglio-creditore








