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Occupazione senza titolo e responsabilità della PA nella liberazione dell’immobile

Ministero dell’Interno condannato a risarcire i danni per ritardo nell’esecuzione dello sfratto di immobile in disuso abusivamente occupato (Cassazione n. 24053/2025)

Nell’ordinamento di uno Stato di diritto, l’obbligo gravante sulla P.A. di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato. Ne consegue che un eventuale inadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che l’esecuzione richiede, è di per sé stesso fonte di responsabilità della P.A., senza necessità per il danneggiato di provare dolo o colpa in capo al personale di volta in volta intervenuto.

Sussiste infatti un diritto soggettivo ad ottenere dall’amministrazione le attività necessarie all’esecuzione forzata di un provvedimento giurisdizionale, ed un temporaneo diniego nell’eseguirlo può giustificarsi solo in caso di assoluta impossibilità di prestare assistenza, per cause di forza maggiore.

Quest’ultima non può identificarsi nelle difficoltà intrinseche dell’esecuzione forzata, né nella scelta discrezionale di posporre l’interesse all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale ad altri interessi, pur legittimi, che la P.A. è tenuta a garantire, non avendo questa potere discrezionale sul punto.

Questi, in estrema sintesi, i principi di diritto ribaditi nell’ordinanza n. 24053/2025 , con cui la Terza sezione civile della Cassazione ha condannato il Ministero dell’Interno a risarcire la proprietaria di un immobile in disuso, abusivamente occupato, per il ritardo nell’esecuzione dello sfratto.

Il caso

La pronuncia prende le mosse dall’occupazione senza titolo di un capannone industriale in disuso da parte di una trentina di persone che, forzandone l’ingresso, vi stabilivano la propria dimora.

Venuta a conoscenza del fatto, la proprietaria dell’immobile sporgeva denuncia nei confronti degli occupanti e si attivava presso il Tribunale di Firenze con ricorso possessorio, ottenendo ordinanza di immediata reintegra.

Vista la mancata liberazione spontanea della fabbrica, la donna si attivava anche in sede esecutiva per riottenere il pieno possesso del bene. Malgrado il tentativo di esecuzione dello sfratto da parte dell’Ufficiale giudiziario con l’ausilio della Forza pubblica, l’immobile rimaneva però occupato anche a causa della presenza di bambini e disabili al suo interno, e per la difficoltà del Comune a reperir loro altra soluzione abitativa.

Solo quattro anni dopo, in seguito a numerosi, ulteriori ed infruttuosi tentativi di sfratto e ad un lungo negoziato col Comune, gli ultimi occupanti lasciavano l’immobile.

La proprietaria conveniva allora in giudizio il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Giustizia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti: invocava a tal proposito la vocazione produttiva dell’immobile, la sua volontà di ristrutturarlo in vista dalla vendita ed il fatto che questa non fosse stata possibile a causa dell’occupazione.

Entrambi i Ministeri contestavano la domanda attorea, deducendo che i rinvii dello sfratto erano stati concordati con la proprietaria e che questa non aveva dato prova dei danni subiti, limitandosi ad allegare un mero progetto di ristrutturazione.

Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda della proprietaria, condannando in solido i Ministeri a risarcirle il danno: sia quello patrimoniale, liquidato in via equitativa, con riferimento al valore locatizio della fabbrica, sia quello morale, per violazione dell’art 6 CEDU, calcolato anch’esso in via equitativa.

All’esito del gravame proposto dai Ministeri, la Corte d’Appello riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, escludendo la responsabilità del Ministero di Giustizia e limitando quella del Ministero dell’Interno al solo risarcimento del danno patrimoniale.

I motivi di ricorso

Il Viminale ricorreva per cassazione dolendosi che la sentenza avesse travisato il rapporto tra Ufficiale giudiziario e Forza pubblica, ritenendo che l’operato del primo fosse dipeso dalle determinazioni della Forza pubblica. Ricordava a tal proposito che, mentre in ambito penale l’esecuzione della sentenza è affidata in via immediata e diretta all’autorità di Pubblica sicurezza, in materia civile è compito dell’Ufficiale giudiziario, che in caso di difficoltà nell’eseguire la sentenza rimette gli atti al giudice dell’esecuzione.

Censurata anche la decisione della Corte di ritenere responsabile il Ministero per condotta omissiva, senza però operare il necessario giudizio controfattuale, cioè senza appurare se con un maggior numero di agenti lo sfratto sarebbe avvenuto in tempi minori, superando anche l’ostacolo legato alla presenza di bambini e persone con disabilità.

Escludeva infine di potersi far carico dell’inerzia del Comune nel reperire una soluzione abitativa adeguata per gli occupanti, sottolineando che diversi rinvii dello sfratto erano avvenuti su istanza della proprietaria dell’immobile. Contestava infine la sussistenza e l’ammontare del danno liquidato in via equitativa, rilevando che la proprietaria aveva parzialmente recuperato la disponibilità dell’immobile già prima dello sgombero.

Esigenza abitativa e occupazione abusiva: un bilanciamento di interessi

Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso la Corte ribadisce che nel nostro ordinamento costituzionale, di impostazione personal-solidaristica, l’amministrazione pubblica è tenuta ad intraprendere ogni possibile intervento volto a soddisfare l’esigenza abitativa, specie dei soggetti deboli, facendo sì che ciascuno, con il proprio lavoro, possa concorrere “al progresso materiale e spirituale” della società in cui vive (art. 4 Cost.).

Anche in caso di occupazione abusiva, osservano i giudici, va cercato lo strumento che consente, in ogni singolo caso, di ricondurre la riaffermazione della legalità violata in un ambito di ragionevolezza, tenendo conto di tutti gli aspetti sottesi al fenomeno (prerogative del soggetto proprietario, pubblico o privato che sia; protezione dei soggetti deboli coinvolti nell’occupazione; concreto pericolo per l’incolumità pubblica e per la sicurezza urbana derivante dall’illecito protrarsi dell’occupazione abusiva).

Il tutto senza perdere di vista che, a fronte dell’emissione di un provvedimento giurisdizionale di sgombero, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad eseguirlo, con le modalità più appropriate al caso di specie ma comunque idonee a garantirne l’attuazione in tempi ragionevoli.

Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali: no alla discrezionalità della P.A.

Dopo un ampio excursus sulla normativa vigente (art. 11 del D.L. n. 14/2017, convertito in legge n. 48/2017 e dall’art. 31-ter del D.L. n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018) e sulle molteplici pronunce giurisprudenziali sul tema, la Corte ribadisce che, nell’attuale sistema multilivello, qualsiasi interpretazione dell’ordinamento interno che lasci alla P.A. la scelta se dare o meno esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali contrasterebbe di per sè con l’art. 6 CEDU e dunque con l’art. 6 del Trattato UE, principi fondamentali dell’ordinamento comunitario.

Non è infatti ammissibile – osserva la Corte – che gli organi esecutivi, dipendenti dal Ministero, operino una previa ponderazione o un bilanciamento degli interessi in gioco, neppure quando questi riguardino persone prive di un’abitazione.

A tal proposito, infatti, non solo non vi è discrezionalità della Forza Pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, ma non può in ogni caso addossarsi al proprietario dell’immobile la sussistenza di problematiche sociali connesse con l’emergenza abitativa, la cui soluzione è demandata allo Stato.

La mancata esecuzione del provvedimento nel caso concreto

Dai verbali e dalle relazioni redatti in occasione dei ben dieci accessi compiuti nell’arco di circa quattro anni, risultava invece che la protratta mancata esecuzione del provvedimento dell’autorità giudiziaria era dipesa da un’inadeguata attivazione delle Forze dell’ordine, pur sempre presenti nei luoghi.

Queste, a seguito dell’invito dell’Ufficiale giudiziario a dar seguito all’esecuzione, facevano infatti presente ogni volta l’impossibilità di procedere: quando per problematiche di ordine pubblico, quando per l’assenza di un medico per verificare le condizioni di salute di un occupante con invalidità, quando ancora per la mancata presenza dei servizi sociali e per la rilevata impossibilità di reperire un’adeguata collocazione degli occupanti deboli e minori.

I principi di diritto

Correttamente, dunque, la Corte di merito ha rilevato la responsabilità della P.A. nell’esecuzione dello sfratto, giudicando in conformità ai principi di diritto enunciati sul tema e di seguito trascritti:

  • “Nell’ordinamento di uno Stato di diritto, l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, con la conseguenza che l’inadempimento di tale obbligo, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che, di per sé stesso, è fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il soggetto danneggiato di provare il dolo o la colpa in capo al personale che di volta in volta è intervenuto”;
  • “Solo l’assoluta impossibilità (per forza maggiore) di prestare assistenza all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale può giustificare un (temporaneo) diniego da parte delle Autorità, a fronte di una legittima richiesta da parte del giudice o dei suoi ausiliari, sussistendo un diritto soggettivo ad ottenere dall’amministrazione le attività necessarie all’esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all’uso della Forza pubblica, le quali integrano comportamenti dovuti (sempre che non ricorra un’impossibilità determinata da forza maggiore) e non discrezionali”;
  • “La causa di forza maggiore ostativa all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non può identificarsi nelle difficoltà intrinseche dell’esecuzione forzata né nella scelta discrezionale di posporre l’ interesse all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale ad altri interessi, pur legittimi, che la P.A. è tenuta a garantire”.

Occupazione senza titolo e danno in re ipsa

La Corte conclude pronunciandosi anche in tema di risarcimento del danno, ribadendo la correttezza della pronuncia di merito anche in punto di quantum.

Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 33645/2022), la Corte d’Appello ha infatti ritenuto sussistente in re ipsa il danno da perdita di utilità economica locativa, per il semplice protratto mancato utilizzo dell’immobile nelle more dell’occupazione, e lo ha liquidato in via equitativa, considerando la peculiarità della situazione.

Conclusioni

Muovendo da tali premesse la Corte ha quindi confermato la pronuncia di merito, condannando il Ministero ricorrente a rifondere alla resistente le spese del giudizio di legittimità.

 

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2025/11/25/occupazione-senza-titolo-responsabilita-pa-liberazione-immobile