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Danno biologico da malattia professionale: l’onere della prova a carico del lavoratore

Le condizioni per il riconoscimento del danno in caso di disturbo post-traumatico da stress per ”costrittività organizzativa” (Cassazione, ordinanza n. 27444/2025)

L’inclusione del disturbo post-traumatico da stress per “costrittività organizzativa” tra le malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro, tabellate ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 1124/1965, determina l’esistenza di una presunzione legale di origine professionale, qualora il lavoratore abbia provato l’adibizione ad una lavorazione tabellata o l’esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione nonché l’esistenza della malattia ed abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità.

Tuttavia, trattandosi di malattie la cui origine lavorativa è qualificata come di “limitata probabilità”, prima ancora di verificare se l’INAIL abbia assolto al proprio onere probatorio contrario sulla ricorrenza del nesso causale, attraverso la prova che la malattia sia stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro, occorre che siano delineati gli aspetti oggettivi e soggettivi della lamentata “costrittività organizzativa”.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 14 ottobre 2025, n. 27444.

Il caso

Un dipendente, con qualifica di assistente informatico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedeva la condanna dell’INAIL al riconoscimento del danno biologico derivante dalla malattia professionale diagnosticatagli, consistente in “disturbo post-traumatico da stress con alterazione del tono dell’umore, ansia ribelle, introversione, difficoltà nel lavoro, insonnia, crisi di panico”. Il dipendente aveva lamentato una condizione di “costrittività organizzativa”, ossia una marginalizzazione dell’attività lavorativa per mancata assegnazione di compiti lavorativi, con inattività forzata e inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti all’ordinaria attività di lavoro.

Tuttavia, in fase istruttoria non era emersa prova che il lavoratore fosse stato vittima di un’aggressione psicologica perfezionatasi attraverso comportamenti sistematicamente preordinati alla sua discriminazione professionale.

La Corte territoriale aveva, pertanto, rigettato il ricorso.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha osservato che sul piano normativo il D.M. 11 dicembre 2009, avente ad oggetto l’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell’art. 139 del T.U. 1124/65, contempla fra le malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro, il disturbo post-traumatico da stress causato da “costrittività organizzative” quali, ad esempio, la marginalizzazione dall’attività lavorativa, lo svuotamento di mansioni, la mancata assegnazione di compiti lavorativi con inattività forzata, la prolungata attribuzione di compiti dequalificanti nonché la prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione ad eventuali condizioni di disabilità e l’esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.

La malattia psichica in questione, però, risulta inserita nella lista di “malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità” – a fronte delle malattie della Lista I di “elevata probabilità” e di quelle di cui alla Lista III relativa a malattie la cui origine lavorativa “è possibile”.

Dalla suddetta qualificazione consegue che è necessaria un’indagine sull’idoneità delle peculiari modalità lavorative a provocare quella malattia e, dunque, una duplice verifica prima di attribuirne la connotazione di malattia tabellata: l’oggettiva esistenza di condizioni organizzative che costringono il lavoratore a ridurre la pienezza qualitativa e quantitativa delle mansioni e la soggettiva alterazione psichica del vissuto lavorativo nell’ordinario e prolungato svolgimento dell’attività lavorativa.

Per ritenere presuntivamente ricorrente il nesso causale tra l’esposizione a rischio e la malattia diagnosticata occorre, pertanto, una previa dimostrazione di atti e comportamenti che denotino una costrizione organizzativa potenzialmente nociva alla integrità psico-fisica del lavoratore. In altre parole, occorre la dimostrazione della deviazione consapevole da un modello organizzativo che crei condizioni di marginalizzazione dalla attività lavorativa, di inattività forzata, di dequalificazione e frammentazione esecutiva delle prestazioni assegnate, di impedimenti o inadeguatezza informative e strumentali, di esasperate forme di controllo.

Dunque, prima ancora di verificare se l’INAIL abbia assolto al proprio onere probatorio contrario sulla ricorrenza del nesso causale, attraverso la prova che la malattia sia stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro, occorre che siano delineati gli aspetti oggettivi e soggettivi della lamentata costrittività organizzativa.

Come evidenziato dai Supremi giudici, la Corte territoriale aveva correttamente apprezzato alcune delle circostanze di maggiore rilievo illustrative della dedotta costrittività, escludendo per ciascuna di esse – sulla base di prove testimoniali e documentali – l’intento persecutorio, preordinato alla prevaricazione e la loro afflittività ai fini dell’estromissione del dipendente dal contesto lavorativo. L’approfondimento svolto nella impugnata pronuncia aveva, infatti, accertato l’assenza di comportamenti intenzionalmente vessatori, generatori di un ambiente logorante e stressogeno per il dipendente, non rispettoso di principi ergonomici e fonte di danno alla salute, nonché l’assenza di condizioni usuranti dal punto di vista psichico che possano aver costituito fondamento per la tutela assicurativa ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965.

In conclusione, non basta il mero insorgere della malattia a comprovare quanto necessario, se le condizioni della prestazione non eccedono la normalità dei rapporti di lavoro, in quanto, rispetto ad una patologia di natura psichica, non sono esclusi differenti fattori causali.

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2025/11/05/danno-biologico-da-malattia-professionale-onere-prova-lavoratore