La pronuncia in esame, Cassazione civile, sez. Unite, sentenza 15 ottobre 2024, n. 26727, resa per regolare vicenda sottoposta alla disciplina anteriore alla riforma operata con il D.Lgs. n. 149/2022, rappresenta l’ultima di un trittico di sentenze con le quali le Sezioni Unite hanno dato una nuova lettura del sistema delle preclusioni.
LA SOLUZIONE
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15/06/2015, n. 12310: La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell’originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo.
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/09/2018, n. 22404: Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/01/2022, n. 927: L’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. non è una “actio nullitatis” o un’azione di impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.
Cass. civ. Sez. III Ord., 21/03/2024, n. 7592: Nell’opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria – nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum – ai sensi dell’art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell’atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi.
Con la prima pronuncia – la 12310/2015 – i Giudici di legittimità hanno reinterpretato gli articoli 183 e 189 c.p.c., evidenziando che nella prima norma non si riscontra un esplicito divieto di domande nuove nell’udienza, mentre, con la seconda, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni “nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’art. 183”, così confermando che nel paradigma dell’articolo 183 è inclusa la modifica delle domande e delle conclusioni dell’atto introduttivo in misura sensibilmente apprezzabile, e non come mere correzioni/precisazioni.
La Cassazione estrae allora dal sistema tre tipologie di domande: le domande nuove – evidenziando che le domande nuove attoree sono ammissibili solo se costituiscono una reazione specifica alle difese del convenuto – le domande precisate – cioè quelle che anteriormente già si ritenevano ammissibili, essendo appunto mere precisazioni – e le domande modificate – la cui ammissibilità diventa l’apporto della pronuncia del 2015.
Secondo la ricostruzione operata con la sentenza in commento, le Sezioni Unite evidenziarono che “la vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta… nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”. E invero, “con la modificazione della domanda iniziale l’attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio” (cfr. Cass. 12319/2015, cit., in motivazione).
Per le Sezioni unite, dunque, con la sentenza 12310/2015, “la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all’uopo prevista dall’art. 183 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo”.
Con la seconda pronuncia, resa, sempre a Sezioni Unite, il 13.9.2018 – la n. 22404 – i Giudici di legittimità, nel dare continuità al precedente, hanno ampliato ulteriormente l’ambito dello ius variandi, spostando “l’attenzione dell’interprete dall’ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all’esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all’interesse della parte”; militando, in tal senso, altresì, la considerazione che l’interpretazione adottata in questa sede risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, in quanto non solo incide sulla durata del processo in cui la modificazione interviene ma influisce positivamente anche sui tempi della giustizia in generale, in quanto favorisce la soluzione della complessiva vicenda sostanziale sottoposta all’esame del giudice in un unico contesto, evitando la proliferazione dei processi” (cfr. Cass. 22404/18, cit., in motivazione).
Sulla base di questa impostazione, con la sentenza 22404/2018, si è stabilito come fosse “ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata” (cfr. Cass. 22404/18, cit.).
Orbene, la Corte, con la sentenza in commento – dopo avere riportato i tratti salienti delle due pronunce nonché chiarito la prevalenza, sulla struttura formale processuale, del suo contenuto fattuale/sostanziale, e ritenendo ormai pacifico che la questione vertente la domanda di arricchimento senza causa sia stata già oggetto di inequivoca risposta nella pronuncia del 2018, e che l’ulteriore profilo della questione, cioè quello attinente alla domanda di risarcimento per responsabilità precontrattuale, confluisca a sua volta nella impostazione globalmente risolutiva del 2015 – ha analizzato la specificità dello strumento processuale utilizzato nella vertenza sottoposta alla sua attenzione, e cioè il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed infatti, nelle le pronunce citate, le questioni trattate rientravano nell’ambito di cause instaurate con l’ordinario atto introduttivo e consistevano nella introduzione di una domanda alternativa rispetto a quella originaria, avvenuta non nel contraddittorio orale dell’udienza ex articolo 183 c.p.c., ma nella prima memoria dell’articolo 183, sesto comma, c.c..
Secondo la Corte, mentre nel giudizio di cognizione piena è oramai indubbio che una elasticità superiore rispetto al dettato formale può sussistere senza deteriorare il trattamento dei litigatores, la cui posizione rimane comunque conformata in modalità paritaria, occorre invece verificare la possibilità di applicare i principi citati anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chiarendo, ancora una volta, che questo non è un giudizio di impugnazione né una “actio nullitatis” o un’azione di impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.
Si tratta, dunque, di un giudizio ordinario, ma con la precisazione che, venendo generato da un’altra fattispecie processuale, quella monitoria, che può rimanere perfettamente autonoma non dando luogo ad esso, ne costituisce una species, poiché valorizza un legame di “prosecuzione” con il procedimento monitorio.
E il soggetto che si è avvalso dello strumento monitorio, ottenendolo, nel giudizio ordinario di cognizione riveste poi processualmente e formalmente sì il ruolo di convenuto, ma, sostanzialmente, quello di attore.
Così chiariti i termini generali e preliminari della questione, la Corte si è poi interrogata se l’opposto possa “fare di più”, e cioè proporre una domanda “modificata” nell’ampio senso indicato dalla sentenza del 2015.
Dopo aver ricostruito lo status giurisprudenziale sull’introduzione nel giudizio, da parte dell’opposto, di domande “diverse” (nel senso appena detto e dunque anche alternative) rispetto a quella che ha aperto il processo per via monitoria, la Corte giunge ad affermare che dall’avvio monitorio del contenzioso non deriva alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum, come se l’opposto le avesse esaurite tutte nella fase monitoria.
Dunque, si è passati da una concezione del ruolo di opposto quale legittimato soltanto a proporre domande riconvenzionali e dunque meramente “reattive”, a quello di opposto legittimato a proporre domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, e ammissibili perché rapportate al medesimo interesse.
Pertanto, anche nel caso in cui la controparte non reagisca e non modifichi il thema decidendum attraverso la proposizione di una domanda riconvenzionale, chi aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo può aggiungere pretese non correlate a quella originaria, purché queste trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sorretto la domanda monitoria.
Le Sezioni Unite ritengono quindi ammissibile, da parte dell’opposto, la proposizione di domande ex articolo 2041 c.c. ed ex articolo 1337 c.c., ben potendo a livello generale/astratto riconoscersi anche a loro fondamento l’interesse del ricorrente in monitorio originariamente sotteso all’azione di adempimento contrattuale.
In questi casi, infatti, il petitum di tali domande alternative risulta almeno in parte corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria, per cui è ammissibile l’introduzione di una domanda alternativa anche se diversa, per causa petendi e petitum, rispetto a quello oggetto della prospettazione originaria.
Dunque – ed ecco il principio di diritto – per le Sezioni Unite, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione, da parte dell’opposto, nella comparsa di risposta, di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione.
La Corte, nondimeno, ed in apparente contrasto con quanto sostenuto con Cass. civ. Sez. III Ord., 21/03/2024, n. 7592, ha avuto cura di chiarire i limiti dell’esercizio dello jus variandi da parte dell’opposto, evidenziando che questi ha sì la facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative, ma non può riservarle alla prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ratione temporis applicabile.
Secondo le Sezioni Unite, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, all’opposto, nell’immediato prosieguo, sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali.
Il primo arresto
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell’originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15/06/2015, n. 12310).
Il secondo arresto
Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/09/2018, n. 22404).
Sulla natura del giudizio di opposizione
L’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. non è una “actio nullitatis” o un’azione di impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/01/2022, n. 927).
Sui limiti temporali dello ius variandi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (principio in apparente contrasto con quanto riportato nella sentenza in commento)
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria – nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum – ai sensi dell’art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell’atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi (Cass. civ. Sez. III Ord., 21/03/2024, n. 7592).








