Facebook
Twitter
LinkedIn

Perdita di chances di sopravvivenza: la richiesta di risarcimento non può essere generica

Una sentenza del Tribunale di Frosinone, pubblicata il 12 settembre 2024, con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dagli eredi di una paziente deceduta mentre era ricoverata in un nosocomio, offre lo spunto per ricostruire l’elaborazione giurisprudenziale sulla figura del danno da perdita delle chances di sopravvivere più a lungo, soffermandosi sui presupposti, sia sostanziali che processuali, per il suo riconoscimento.

Tra le varie poste di danno non patrimoniali del cui ristoro possono essere chiamati a farsi carico i soggetti (esercenti una professione sanitaria o strutture in cui costoro operano) ai quali venga addebitato un errore nel trattamento di un paziente (esecuzione non a regola d’arte di un intervento, diagnosi sbagliata od omessa, ecc.) figura la perdita delle chances di sopravvivenza.

Lo ha riconosciuto la Suprema Corte due decenni orsono, allorché ebbe a evidenziare come «in una situazione in cui è certo che il medico ha dato alla patologia sottopostagli una risposta errata o in ogni caso inadeguata, è possibile affermare che, in presenza di fattori di rischio, detta carenza (che integra l’inadempimento della prestazione sanitaria) aggrava la possibilità che l’esito negativo si produca» (si veda Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400).

La successiva elaborazione sul punto in sede di legittimità è giunta ad affermare che il risarcimento a fronte di tale pregiudizio va commisurato, in via equitativa, alla «possibilità perduta» di realizzare il risultato auspicato (intesa quale evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa); con la puntualizzazione che tale «possibilità», per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641; Cass. civ., Sez. III, 27 giugno 2018, n. 16919; Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993, con cui è stata esclusa l’apprezzabilità della perdita di chance, perché la ctu, espletata in primo grado, aveva valutato la possibilità di sopravvivenza della paziente in termini assolutamente generici ed ipotetici, anche in considerazione dell’elevata mortalità di eventi astrattamente confrontabili con quello, venuto in rilievo in quella circostanza, di disseccazione acuta dell’aorta).

Ulteriore approdo è consistito nel mettere chiaramente in luce la distinzione tra il danno da perdita anticipata della vita e quello da perdita delle chances di sopravvivenza (Cass. civ., Sez. III, 19 settembre 2023, n. 26851).

Il primo pregiudizio, infatti, presuppone la morte del paziente; e, quando la morte è intervenuta, viene a essere smentita proprio l’incertezza eventistica, che costituisce il fondamento logico – prim’ancora che giuridico – della perdita delle chances di sopravvivenza.

Ne consegue, ad avviso della Cassazione, l’inammissibilità in linea di massima della congiunta attribuzione di un risarcimento di entrambe le voci di danno, le quali sono logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell’eziologica certezza della sua riconducibilità all’errore medico) che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo. Dunque, di norma, se risulta accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l’errore medico anticiperà (o ha anticipato) la morte del paziente, a quest’ultimo (oppure, nel caso in cui la vittima sia deceduta al momento della liquidazione del danno, agli eredi iure successionis) spetta soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall’acquisizione di tale consapevolezza in vita; se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell’errore medico, gli eredi hanno diritto, iure successionis, al risarcimento del danno da perdita delle chances di sopravvivenza, qualora ne ricorrano i relativi presupposti, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da ‘perdita anticipata della vita’, suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto (oltre alla citata Cass. civ., Sez. III, 19 settembre 2023, n. 26851, si veda anche Cass. civ., Sez. III, ord. 30 luglio 2024 n. 21415).

Va tenuto altresì presente che, qualora il peggioramento delle condizioni del paziente non sia eziologicamente imputabile all’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria, deve escludersi che tale inadempimento possa avere efficienza causale in ordine alla perdita delle chances di sopravvivenza o di miglioramento della qualità della vita del paziente, in quanto il giudizio sull’insussistenza del nesso di causa non può che essere identico in relazione a qualsiasi tipo di conseguenza pregiudizievole, effettiva od oggettivamente incerta, lamentata dal danneggiato (così Cass. civ., Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26303).

Di recente, il Tribunale di Frosinone, si è occupato del danno da perdita delle chances di sopravvivenza nella controversia risarcitoria – definita in prime cure con sentenza pubblicata il 12 settembre 2024 – che era stata promossa dagli eredi di una donna deceduta in un ospedale laziale per asserite manchevolezze di diversi medici.

Invero, gli istanti nell’atto di citazione avevano chiesto il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale e dei danni loro spettanti iure successionis.

Sennonché, dall’elaborato redatto dal consulente tecnico d’ufficio (alle cui risultanze il giudicante dichiara di aderire) era emerso che non si era né addivenuti alla certezza, né tantomeno si era raggiunto un grado di probabilità relativa, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le carenze organizzative e gestionali e l’evento luttuoso, ma era in ogni caso ipotizzabile che «un trattamento idoneo avrebbe potuto migliorare le chances di sopravvivenza o di risultato migliore».

Sgomberato, dunque, il campo dal danno da perdita del rapporto parentale, irrisarcibile «per l’assenza di un nesso eziologico tra la condotta colposa posta in essere e l’evento morte», restava teoricamente aperta la strada della perdita delle chances di sopravvivere più a lungo.

Ebbene, anche questo percorso è destinato a interrompersi, in virtù della non precisa formulazione della domanda introduttiva del giudizio. Il punctum dolens sta nella genericità della richiesta inerente ai danni iure successionis, per la quale era stata utilizzata una locuzione onnicomprensiva. La domanda in questione non è pertanto idonea a superare il test delineato dalla giurisprudenza di legittimità dove in passato si è avuto modo di sottolineare che «in tema di responsabilità sanitaria, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance […] deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di “tutti i danni” causati dalla morte della vittima» (si vedano Cass. civ., Sez. III, 23 dicembre 2022, n. 37740; Cass. civ., Sez. III, 29 novembre 2012, n. 21245).

Sotto altro, ma connesso, profilo, non è consentito al giudice d’appello trasformare la richiesta risarcitoria accolta e liquidata in primo grado come perdita anticipata del rapporto parentale in domanda di perdita di chance di più lunga sopravvivenza, dichiarandone poi l’inammissibilità (così la già citata Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641).

Fonte: https://www.altalex.com/documents/2024/11/21/perdita-chances-sopravvivenza-richiesta-risarcimento-non-generica