L’art. 65 d.P.R. n. 600/1973 pone un’agevolazione a favore dell’ente impositore come conseguenza dell’omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi.
È valida la notifica della cartella esattoriale effettuata direttamente all’erede e non all’ultimo domicilio del de cuius.
Questo è quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, nell’ordinanza 13 maggio 2024, n. 12964 (testo in calce).
Il caso
Un contribuente ha impugnato un’intimazione di pagamento, relativa ad una cartella esattoriale facente capo al de cuius notificata, personalmente al ricorrente e non, invece, all’ultimo domicilio del de cuius.
La Commissione tributaria territoriale aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate, dichiarando inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la notificazione della cartella di pagamento sottesa, in quanto effettuata al contribuente.
Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale ha ribaltato la decisione espressa, accogliendo l’appello del ricorrente.
In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che l’Ufficio abbia avuto conoscenza del decesso per effetto del deposito della dichiarazione di successione, per cui la notificazione si sarebbe dovuta effettuare collettivamente e impersonalmente agli eredi. Avverso tale sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
Ad avviso della Suprema Corte, nel caso di decesso di un contribuente, anche se gli eredi non hanno comunicato il proprio domicilio fiscale, ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, è comunque valida la notifica dell’atto impositivo effettuata direttamente ad uno di essi, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi una mera facoltà dell’Ufficio, la cui mancanza non determina la nullità della notifica eseguita direttamente nei confronti di un erede.
Invero, la notificazione di una cartella contenente il debito iscritto a ruolo a carico del de cuius effettuata direttamente nei confronti di chi ha comunicato all’Amministrazione finanziaria di essere erede, non risulta meno irrispettosa del diritto di difesa rispetto alla notificazione della cartella eseguita presso l’ultimo domicilio del de cuius impersonalmente nei confronti degli eredi.
La Cassazione non ha perciò condiviso il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità che, a pena di nullità insanabile, prescriveva che la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l’evento fosse stato noto all’Ufficio, dovesse essere effettuata, in assenza della comunicazione dall’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, presso l’ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente, oppure personalmente presso il domicilio degli eredi qualora gli stessi avessero effettuato tale incombente.
In conclusione, i giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso dell’Agenzia, e cassato la sentenza con rinvio alla Corte territoriale anche per la regolazione delle spese processuali.
Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2024/05/21/valida-notifica-cartella-erede-contribuente








