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La sospensione della prescrizione verso il responsabile si estende anche al suo assicuratore?

La solidarietà tra assicurato e assicuratore è ad interesse unisoggettivo. L’art. 1310 c. 2 c.c. si applica alle obbligazioni solidali ad interesse comune (Cassazione n. 13928/2024)

L’auto su cui viaggiano come terzi trasportati una madre e i suoi due figli è coinvolta in un sinistro in cui il conducente perde la vita e i passeggeri riportano dei danni. I danneggiati agiscono in giudizio contro gli eredi del de cuius e contro la compagnia assicuratrice al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patito. L’assicurazione eccepisce l’intervenuta prescrizione, mentre gli attori sostengono che sussista una causa di sospensione del termine prescrizionale. Infatti, la peculiarità del caso consiste nel fatto che il mezzo fosse condotto dal suocero e, quindi, l’azione risarcitoria sia diretta contro il marito e padre dei danneggiati. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2941 nn. 1 e 2 c.c., il termine di prescrizione rimane sospeso tra coniugi e tra chi esercita la responsabilità genitoriale.

La sospensione della prescrizione verso il responsabile civile opera anche verso l’assicuratore, solidalmente obbligato al primo?

La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza del 10 maggio 2024, n. 12928 (testo in calce), risponde affermativamente. Innanzitutto, gli ermellini precisano che, di regola, la sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri (art. 1310 c. 2 c.c.). Tale disposizione, però, opera solo nel caso di obbligazione solidali “tipiche” (ad interesse comune), in cui la fonte dell’obbligazione è la stessa per tutti i coobbligati (eadem obligatio). Invece, il rapporto tra assicuratore e assicurato rientra nella solidarietà atipica (ad interesse unisoggettivo), poiché il primo è tenuto al risarcimento per legge (ex lege), mentre il secondo per il fatto illecito (ex delicto).

Il succitato art. 1310 c. 2 c.c. prevede espressamente che il debitore adempiente – verso cui opera la sospensione della prescrizione – abbia azione di regresso verso gli altri coobbligati. La suddetta previsione è incompatibile con le obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo, nelle quali il coobbligato (l’assicuratore) risponde per un debito altrui, con la conseguenza che la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto fra il creditore (danneggiato) e l’obbligato “diretto” (assicurato-danneggiante) si estende anche al coobbligato (assicuratore) che risponde verso il creditore nell’interesse dell’obbligato diretto.

La decisione chiarisce un altro aspetto degno di nota. Nel caso di specie, i responsabili civili sono gli eredi del conducente deceduto e, pertanto, ognuno di essi è responsabile solo per la quota ereditaria di sua pertinenza (nomina hereditaria ipso iure dividuntur). Il diritto dei danneggiati non è prescritto nei confronti dell’assicuratore, in quanto è operante la causa di sospensione della prescrizione, ma solo per la quota di responsabilità risarcitoria proporzionale alla responsabilità del marito-padre e non anche per quella dell’altro erede.

La vicenda

Una donna, in compagnia dei suoi due figli, minori d’età, viaggiava come passeggera su un’auto che rimaneva coinvolta in un grave incidente stradale. Il conducente perdeva la vita e i tre passeggeri subivano gravi danni. La danneggiata agiva in giudizio contro gli eredi del conducente e contro la compagnia assicuratrice al fine di ottenere il risarcimento dei pregiudizi patiti. Per comprendere bene la complessa vicenda giuridica preme precisare che il conducente era il suocero della trasportata, pertanto, la donna, evocando in giudizio gli eredi di quest’ultimo, agiva anche contro il di lei marito (figlio del deceduto). I convenuti chiedevano accertarsi la responsabilità esclusiva del conducente (il de cuius) e domandavano che l’assicurazione li tenesse indenni da qualunque somma di denaro fossero stati costretti a pagare all’attrice.

In primo grado, la domanda veniva rigettata, in quanto il diritto al risarcimento del danno era dichiarato estinto per prescrizione (ex art. 2947 c. 2 c.c.). In sede di gravame, la donna lamentava che non fosse stata esaminata l’eccezione di sospensione della prescrizione sollevata da uno dei convenuti (il coniuge dell’attrice ed erede del de cuius), solidalmente tenuto al risarcimento. La prescrizione, infatti, è sospesa tra coniugi e tra chi esercita la responsabilità genitoriale e tale sospensione opera anche nei confronti della compagnia assicuratrice che, quindi, deve tenere indenni gli assicurati. I giudici d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, liquidavano i danni della donna, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale, nella misura di circa 170 mila euro, condannavano gli eredi del de cuius al risarcimento, rilevando che essi non avevano eccepito la prescrizione del diritto azionato dagli attori nei loro confronti – come, invece, aveva fatto l’assicurazione – e rigettavano la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa.

Si giunge così in Cassazione.

La questione di diritto da risolvere

In materia di obbligazioni solidali è previsto che “la sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione” (art. 1310 c. 2 c.c.).

La disposizione afferma espressamente che la sospensione della prescrizione verso uno dei condebitori non produce effetti nei riguardi degli altri. Nel caso di specie, sussiste una causa di sospensione della prescrizione a favore dei danneggiati (madre e figli) verso l’erede del responsabile (marito e padre dei danneggiati). Infatti, ai sensi dell’art. 2941 nn. 1 e 2, la prescrizione rimane sospesa tra coniugi e tra chi esercita la responsabilità genitoriale.

L’art. 1310 c. 2 c..c si estende anche all’assicuratore (coobbligato solidale del danneggiante)?

In altre parole, i giudici di legittimità devono chiarire se il responsabile civile, convenuto in giudizio, perda il diritto ad essere garantito dall’assicuratore, nel caso in cui l’azione del danneggiato sia esercitata decorso il termine di prescrizione e il danneggiato-attore sia titolare del diritto di veder sospesa la prescrizione (ex art. 2941 nn. 1 e 2 c.c.) nei confronti di uno degli eredi del responsabile.

Vediamo come si è espressa la Suprema Corte ma, prima, ricordiamo brevemente la natura dell’obbligazione solidale intercorrente tra assicuratore e responsabile civile.

Premessa: la solidarietà atipica tra assicuratore e responsabile civile

Le obbligazioni solidali passive fanno capo a più debitori che sono tutti tenuti ad una sola prestazione e l’adempimento di uno libera gli altri. Il responsabile civile del sinistro e l’assicuratore sono solidalmente obbligati al pagamento del risarcimento. Tale solidarietà è atipica perché:

  • la responsabilità dell’assicuratore sorge ex lege
  • mentre quella del responsabile civile nasce ex delicto.

Di regola, i debitori sono obbligati in solido quando il debito:

  • deriva dalla stessa fonte (eadem causa obligandi)
  • e ha ad oggetto un’unica prestazione (eadem res debita).

Si parla, a tal proposito, di obbligazioni solidali ad interesse comune dal lato passivo.

Esistono anche casi in cui i condebitori sono tenuti alla stessa prestazione ma le cause dell’obbligazione sono diverse, benché collegate tra loro in funzione della tutela di un interesse di un solo dei coobbligati. In buona sostanza, i debitori sono tutti coobbligati all’adempimento della stessa obbligazione ma solo nell’interesse di uno, tale fattispecie va sotto il nome di obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo. È ciò che accade nella responsabilità civile automobilistica, in cui l’obbligazione è assunta nell’interesse di uno solo dei debitori solidali (l’assicurato).

Gli eredi del de cuius lamentano che la decisione gravata non abbia esteso la sospensione della prescrizione anche all’assicurazione, essendo essa litisconsorte necessaria. Con controricorso adesivo, i danneggiati lamentano che la decisione impugnata abbia accolto la domanda risarcitoria verso gli eredi, mentre abbia dichiarato prescritta la stessa nei confronti della compagnia assicurativa. In buona sostanza, i ricorrenti sostengono che l’assicurazione debba rispondere nei loro confronti, poiché non v’è stata prescrizione dell’azione diretta stante la causa di sospensione.

La Suprema Corte considera le doglianze parzialmente fondate.

L’art. 1310 c. 2 c.c. non opera nel caso di obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo

Una volta chiarito che le obbligazioni solidali possono essere caratterizzate dalla stessa o da diverse causae obligandi, gli ermellini precisano che l’art. 1310 c. 2 c.c. opera solo nel primo caso (obbligazioni ad interesse comune) e non nel secondo (obbligazioni ad interesse unisoggettivo).

Tale esegesi si trae:

a. dalla disciplina generale dell’obbligazione solidale

b. e dalla lettura della norma generale in materia di assicurazione (art. 1917 c.c.) di cui la R.C.A. rappresenta una species.

Sotto il primo profilo (sub a), l’obbligazione dell’assicurato e dell’assicuratore è solidale, in quanto il danneggiato può agire nei confronti di entrambi al fine di ottenere il ristoro del danno patito (non dimentichiamo che il danneggiato ha azione diretta verso la compagnia assicuratrice). Tuttavia, come abbiamo visto, esistono diverse “figure” di obbligazioni solidali e l’art. 1310 c. 2 c.c. si applica solo in relazione alle obbligazioni con eadem causa obligandi. Ciò si evince dal fatto che, secondo la disposizione, il debitore che abbia adempiuto e, quindi, nei confronti del quale la prescrizione è sospesa, possa esercitare l’azione di regresso nei confronti del condebitore che, invece, ha beneficiato della prescrizione. Il regresso è stato “pensato” dal legislatore con riferimento alle obbligazioni solidali ad interesse comune e non per quelle assunte nell’interesse di un solo dei coobbligati

Infatti, quando la causa obligandi non sia comune e la solidarietà costituisca solo un modo di funzionamento dell’obbligazione, la causa di sospensione della prescrizione, nel rapporto tra creditore e obbligato diretto, si estende anche al rapporto obbligatorio che coinvolge il coobbligato, il quale risponde verso il creditore per l’interesse dell’obbligato diretto. Il coobbligato risponde per un debito altrui, quindi, se citato in giudizio dal creditore e costretto a pagare, non è titolare di un’azione di regresso verso l’obbligato diretto, perché è obbligato ad adempiere per conto del vero debitore. Eventualmente e solo in base a rapporti interni con il debitore effettivo potrebbe agire in rivalsa «ma non nella logica del regresso, bensì per ragioni interne al rapporto con il debitore effettivo il cui adempimento era tenuto ad assicurare».

Riassumendo, l’art. 1310 c. 2 c.c.:

  • risulta compatibile unicamente con le obbligazioni solidali aventi una eadem causa obligandi, infatti, solo per le suddette obbligazioni è configurabile l’azione di regresso,
  • invece, non è compatibile con le obbligazioni a interesse unisoggettivo, in cui il debito è riferibile solo ad uno dei coobbligati (quello per cui opera la causa di sospensione della prescrizione).

Alla luce del sopra esteso quando giuridico, emerge come la sospensione della prescrizione a beneficio dei danneggiati (madre e figli) nei confronti dell’erede del responsabile civile (marito e padre) vada estesa anche alla compagnia assicurativa.

Sì all’estensione della sospensione della prescrizione all’assicuratore

La suddetta soluzione si rinviene non solo dall’esegesi dell’art. 1310 c. 2 c.c. (sub a) ma anche in relazione al rapporto assicurativo per la R.C.A. tra danneggiato, responsabile e assicuratore (sub b).

In materia di responsabilità civile automobilistica, il danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore. Si tratta di una fattispecie speciale rispetto alla norma generale dettata in ambito assicurativo (art. 1917 c.c.). Quest’ultima prevede unicamente che l’assicuratore debba tenere indenne l’assicurato qualora sia obbligato a pagare il risarcimento al terzo danneggiato.

Ipotizziamo di utilizzare la norma generale (ossia l’art. 1917 c.c.).
Se il danneggiante-assicurato adempie alla propria obbligazione – non prescritta stante la presenza della causa di sospensione – e, successivamente, agisce verso l’assicurazione per essere tenuto indenne, quest’ultima non può certamente affermare che l’obbligazione sia estinta e che nei suoi confronti non operi la causa di sospensione.

Del pari, il fatto che nella R.C.A. sia presente l’azione diretta del danneggiato verso l’assicurazione del responsabile non deroga alla regola generale di cui sopra. Infatti, l’azione diretta rappresenta un vantaggio per il danneggiato ma questo non può incidere, sotto il profilo causale, nel rapporto tra assicuratore e assicurato, in cui l’assicuratore si impegna a garantire la responsabilità del suo assicurato.

In conclusione, l’assicuratore per la R.C.A è solidalmente obbligato verso il danneggiante in virtù del rapporto assicurativo che, sotto il profilo causale, è riconducibile alla logica dell’art. 1917 c.c.

Conclusioni: il principio di diritto

La Suprema Corte1 accoglie solo parzialmente il ricorso principale e cioè limitatamente al marito-padre dei danneggiati, in quanto solo nei suoi confronti opera la causa di sospensione della prescrizione, mentre il ricorso viene rigettato in relazione all’altro erede del responsabile civile.

Infatti, i due ricorrenti sono eredi del conducente deceduto e, pertanto, nei loro confronti opera una responsabilità parziaria, ossia ognuno di essi è responsabile solo per la quota ereditaria di sua pertinenza (nomina hereditaria ipso iure dividuntur). Quindi, il diritto dei danneggiati non è prescritto nei confronti dell’assicuratore, in quanto è operante la causa di sospensione della prescrizione ma solo per la quota di responsabilità risarcitoria proporzionale alla responsabilità del marito-padre e non anche per quella dell’altro erede.

Tutto ciò premesso, gli ermellini enunciano il seguente principio di diritto:

  • «In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, posto che, coerentemente allo scopo della L. n. 990 del 1969 e succ. mod., assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. “solidarietà atipica”, non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all’obbligazione ex delicto per il responsabile ed all’obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, sebbene con attribuzione ex lege dell’azione diretta contro di essa al danneggiato, l’operare di una causa di sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2941, n. 1 e n. 2, cod. civ., nei confronti del responsabile, non può essere assoggettata alla regola di cui al secondo comma dell’art. 1310, comma 2, cod. civ., con conseguente inoperatività verso l’assicuratore, atteso che questa regola appare dettata per obbligazioni solidali effettivamente e sostanzialmente ad interesse comune dal lato passivo. L’operare della causa di sospensione deve, invece, seguire una regola diversa, coerente con la funzione del contratto assicurativo per la responsabilità civile in generale ex art. 1917 cod. civ., e correlata alla circostanza che l’assicuratore risponde per un debito altrui nonostante la peculiarità del riconoscimento della soggezione all’esercizio dell’azione diretta del danneggiato. Pertanto, la sospensione della prescrizione deve ritenersi operante anche nei confronti della compagnia assicurativa ex lege obbligata all’ indennizzo del sinistro derivante dalla circolazione stradale».

 

NOTE

[1] I giudici di legittimità rilevano che, secondo la decisione gravata, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’assicuratore non operi a favore degli eredi, in quanto da questi non proposta. Su tale affermazione i ricorrenti non hanno svolto alcuna censura, ma si sono limitati a sostenere che la prescrizione non potesse correre stante la causa di sospensione della stessa, pertanto, la mancata proposizione dell’eccezione di prescrizione sarebbe irrilevante. Gli ermellini considerano errata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui i responsabili civili (eredi del de cuius) non possano beneficiare dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’assicuratore, in quanto da essi non proposta. Infatti, la legge prevede che il responsabile civile e l’assicuratore siano litisconsorti necessari. Pertanto, visto che l’assicuratore risponde del fatto del responsabile, egli può dedurre le eccezioni relative al rapporto assicurativo ed esse si estendono all’assicurato. Da ciò consegue che l’eccezione di prescrizione si estenda anche agli assicurati (nel nostro caso, gli eredi del responsabile civile).

 

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2024/05/28/sospensione-prescrizione-responsabile-assicuratore