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La responsabilità aquiliana dell’agente della riscossione

L’art. 59 del D.P.R. 602/1973 prevede una forma di responsabilità extracontrattuale per lesione del generale principio di neminem laedere (Cassazione n. 18539/2024)

La responsabilità risarcitoria dell’agente della riscossione, prevista dall’art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973, si ascrive al paradigma della responsabilità extracontrattuale, per lesione del generale dovere di neminem laedere. Come ogni altra forma di responsabilità civile della P.A., l’ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in re ipsa dell’illegittimo esercizio della funzione amministrativa o della funzione pubblica in generale. Occorre piuttosto appurare la sussistenza di un evento dannoso e di un danno ingiusto, in quanto incidente su un interesse rilevante per l’ordinamento, a prescindere dalla qualificazione formale di quest’ultimo come diritto soggettivo.

È inoltre necessario che l’evento dannoso sia causalmente riferibile ad una condotta della P.A., non solo sul piano oggettivo dell’illegittimità del provvedimento, ma anche in termini soggettivi di dolo o colpa.Così si è espressa la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18539/2024 (testo in calce).Oggetto della pronuncia, la legittimità di notificazione di un avviso di vendita nelle forme del d.P.R. n. 602/1973, all’esito della declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Consulta nel 2012.

Il caso

Un uomo agiva nei confronti di Equitalia Sud S.p.a., chiedendo il ristoro dei danni patiti in conseguenza di un’esecuzione forzata immobiliare promossa in suo danno nel 2006, dal concessionario per la riscossione dei tributi, nelle forme del d.P.R. n. 602/1973.A sostegno della domanda deduceva di aver subito l’espropriazione di un immobile, aggiudicato ad altro soggetto all’esito di una procedura inficiata dalla nullità della notifica dell’avviso di vendita nonché, per propagazione, di tutti gli atti successivi, ivi compreso il decreto di trasferimento.

Il vizio, accertato in sede di opposizione agli atti esecutivi, aveva comportato, a suo dire, pregiudizi patrimoniali per il mancato godimento del cespite. In particolare lamentava la perdita dei canoni di locazione dell’immobile (dalla data del pignoramento sino alla reimmissione in possesso), nonché la perdita della provvista necessaria per fronteggiare l’adempimento di un mutuo.

Nel giudizio così intentato spiegavano intervento l’aggiudicatario del bene e i suoi aventi causa, acquirenti dell’immobile, chiedendo il ristoro dei danni derivanti dalla condotta illegittima dell’agente della riscossione: l’aggiudicatario si doleva di aver rivenduto l’immobile ad un prezzo irrisorio, gli acquirenti lamentavano la perdita del cespite.

Le pronunce di merito e il ricorso per cassazione

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Trani accoglieva le domande dell’attore e dell’aggiudicatario, condannando Equitalia Sud S.p.a. a risarcire loro i danni. Rigettava invece le istanze degli altri interventori.

In pendenza della lite, ad Equitalia Sud S.p.a. succedeva per legge Agenzia delle Entrate Riscossione che appellava la pronuncia in esame ma senza successo.

L’Esattoria ricorreva per cassazione, invocando l’insussistenza di una condotta colpevole e quindi dell’illecito aquiliano ascrittole: la notifica dell’avviso di vendita, atto della riscossione, era infatti avvenuta nell’osservanza della disciplina vigente all’epoca, ovvero con la mera affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale. Solo successivamente, con sentenza n. 258 del 22 novembre 2012, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità della norma.

Tale pronuncia non consentiva tuttavia di configurare retroattivamente e fittiziamente la colpa dell’agente della riscossione che si era attenuto al dettato normativo, solo in seguito invalidato dalla riferita declaratoria di incostituzionalità.

La responsabilità risarcitoria dell’agente della riscossione

Secondo la Cassazione il motivo è fondato.

I giudici precisano che non è in discussione la nullità dell’avviso di vendita, introduttivo dell’espropriazione immobiliare e già oggetto di separato accertamento con efficacia di giudicato.

La responsabilità risarcitoria dell’agente della riscossione, prevista dall’art. 59 del d.P.R. n. 602/1973, si ascrive infatti al paradigma della responsabilità extracontrattuale, per lesione del generale dovere di neminem laedere (si vedano, tra le più recenti, Cass. 26/08/2020, n. 17814; Cass. 25/08/2020, n. 17661).

Nel caso di specie, ciò che va appurato è dunque la legittimità della procedura esecutiva intrapresa, verificando se la notifica dell’avviso di vendita ad opera dell’agente della riscossione sia avvenuta conformemente alla disciplina positiva applicabile ratione temporis e sia stato quindi integrato o meno un illecito ex art. 2043 c.c. (così Cass. 05/08/2005, n. 16589).

La posizione della Corte

Gli Ermellini premettono innanzitutto che alla notifica dell’avviso di vendita di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 602/1973, in quanto atto dell’espropriazione forzata, si applicano le regole sulla notifica della cartella di pagamento, giusto il disposto dell’art. 49, secondo comma, ultimo periodo, del citato d.P.R..

Sulla scorta di ciò e della lettura offerta dalla Corte Costituzionale, i giudici concludono che, in caso di notifica dell’avviso ad un soggetto relativamente irreperibile, la disciplina vigente all’epoca dei fatti non prescriveva il compimento degli adempimenti ex art. 140 c.p.c., reputati invece necessari (e riscontrati come non effettuati) dalla Corte barese.

Di qui la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.

 

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2024/09/27/responsabilita-aquiliana-agente-riscossione