Il vizio può essere rilevato in ogni stato e grado ma solo ove siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza (Cassazione n. 4867/2024)
Nell’ambito di un contratto di locazione ad uso non abitativo, concluso tra un privato e un Comune, il conduttore viene condannato al pagamento dei canoni insoluti. In sede di gravame, con le note conclusionali e con la comparsa di costituzione di nuovo procuratore corredata da nuova documentazione, il conduttore solleva un’eccezione di nullità del contratto locatizio per violazione di una norma del regolamento comunale, ma il giudice di merito la rigetta, in quanto tardiva.
Quando la nullità è rilevabile d’ufficio?
La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 23 febbraio 2024, n. 4867 (testo in calce), con un’articolata decisione, affronta il tema della rilevabilità d’ufficio della nullità. Gli ermellini ricordano come le Sezioni Unite (sent. 10531/2013) abbiano composto un contrasto, affermando che il giudice possa rilevare d’ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, purché esse risultino documentate agli atti – ritualmente acquisiti – a prescindere dalla specifica allegazione di parte. La decisione in commento chiarisce che è necessario che, nel giudizio di merito, risultino acquisiti i fatti su cui si fonda la nullità. Invece, non importa che essa non sia stata rilevata né dalla parte interessata, né dallo stesso giudice del merito. Infatti, la nullità può «essere bensì rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza». Nel caso di specie, gli atti sono stati prodotti, per la prima volta, in appello e, quindi, oltre le barriere preclusive, con la relativa decadenza del diritto alla produzione. In ogni caso, al di là dell’inammissibilità dell’eccezione, essa risulta comunque infondata nel merito, atteso che dalla violazione di una disposizione del regolamento comunale non sarebbe comunque potuta discendere la nullità del contratto locatizio.
La vicenda
All’esito di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità passato alla fase di cognizione piena, il Tribunale dichiara risolto il contratto di locazione ad uso non abitativo concluso tra il Comune e un privato. Il conduttore viene condannato al pagamento di quasi 22 mila euro oltre interessi a titolo di canoni scaduti e non corrisposti. La decisione viene confermata anche in sede di gravame, ove il giudice rigetta le doglianze del conduttore sulla quantificazione dei canoni. Vengono, altresì, respinte le censure relative al dedotto danno da perdita di chances lavorative per il calo di clientela causato dai lavori di ristrutturazione del prospetto del palazzo. Infatti, la doglianza era sfornita di prove e dalle immagini risultava come il varco di accesso al locale commerciale fosse segnalato e visibile. Infine, è stata ritenuta inammissibile l’eccezione di nullità del contratto poiché sollevata tardivamente dal conduttore-appellante (con le note conclusionali e con la comparsa di costituzione di nuovo procuratore corredata da nuova documentazione). In ogni caso, tale eccezione era comunque infondata, atteso che, nella locazione commerciale, la determinazione del canone è rimessa alla libera contrattazione dei contraenti, pertanto, non assumeva rilievo l’inosservanza dell’obbligo previsto dal regolamento comunale di una perizia estimativa del bene prima della determinazione dell’importo del canone.
Il conduttore propone contro la sentenza d’appello
- ricorso per cassazione,
- e ricorso per revocazione per errore di fatto (ex art. 395 n. 4 c.p.c.).
La Corte d’Appello dopo aver disposto, con ordinanza ex art. 398 c. 4 c.p.c., la sospensione del giudizio già pendente in Cassazione, dichiara l’inammissibilità del ricorso per la natura non revocatoria dei vizi denunciati.
Contro la sentenza che decide l’impugnazione per revocazione il conduttore propone ricorso in Cassazione (che viene riunito al ricorso di cui sopra). Infatti, i ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza d’appello e contro la decisione adottata sulla revocazione, in caso di temporanea pendenza, vanno riuniti1 in applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c.
Ricorso prolisso: violato il dovere di sinteticità
Le doglianze del ricorrente sono estremamente lunghe ed articolate. I giudici di legittimità stigmatizzano la prolissità del ricorso e dell’argomentazione dedotta che viene giudicata “prolissa e faticosa”, in violazione del dovere di chiarezza e sinteticità. Tale dovere è espresso nel Protocollo di intesa tra Corte di Cassazione e CNF in relazione alle regole di redazione dei motivi di ricorso in materia tributaria e civile del 2015. Inoltre, l’ultimo periodo dell’art. 121 c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia, dispone che “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico” e i medesimi canoni redazionali sono previsti, a pena di inammissibilità, con riferimento alla redazione del ricorso per cassazione (art. 366 n. 4 c.p.c. come modificato dall’art. 3 comma 27 lett. d) d.lgs 149/2022).
In ogni caso, il dovere di chiarezza e sinteticità era ricavabile anche dal testo previgente, applicabile ratione temporis, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che «la coerenza di contenuti e la chiarezza di forma costituiscono l’imprescindibile presupposto perché un ricorso per cassazione possa essere esaminato e deciso. E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati» (Cass. 9996/2020; Cass. SS. UU. 37552/2021; Cass. 7600/2023).
Tutto ciò premesso, torniamo al decisum
Eccezione in senso lato: la nullità del contratto deve emergere dagli atti
Il ricorrente, tra le varie censure, lamenta che la sentenza gravata abbia considerato tardiva l’eccezione di nullità del contratto di locazione, nonostante si tratti di un’eccezione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (art. 1421 c.c.). In particolare, sostiene che la locazione sia stata stipulata in violazione del regolamento comunale secondo cui il canone locatizio andava determinato dopo un’apposita perizia estimativa. Detto regolamento costituisce una fonte del diritto vincolante tra le parti, mentre il Comune lo ha disapplicato
La Suprema Corte considera inammissibile la doglianza.
Gli ermellini ricordano che la nullità del contratto per violazione di norme imperative costituisce un’eccezione in senso lato. A tal proposito, preme ricordare che, con le eccezioni in senso ampio (o in senso improprio), è possibile far valere qualsiasi circostanza, di rito o di merito, volta a condurre al rigetto, totale o parziale, della domanda avversa. Invece, tramite un’eccezione in senso stretto (o in senso proprio), è possibile allegare fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere.
Le eccezioni lato sensu intese non sono condizionate né dall’onere di allegazione né dal rispetto dei termini di preclusione previsti per le eccezioni in senso stretto, ma sono condizionate dal fatto che emergano dagli atti gli elementi sulla cui base esse possono essere rilevate d’ufficio o dedotte dalla parte interessata (Cass. SS. UU. 10531/2013; Cass. 23721/2021; Cass. 8525/2020; Cass. 27998/2018; Cass. 4548/2014). Le preclusioni processuali assumono rilievo con riguardo all’introduzione dei fatti – su cui le eccezioni si fondano – nel momento in cui il codice di rito ammette che possano essere dedotti.
La valutazione dell’eccezione di nullità in sede di legittimità postula che, nella fase di merito, siano emersi e siano stati accertati i fatti che ne costituiscono il fondamento. In altre parole, la nullità può essere rilevata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, a patto che risultino acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali se ne possa desumere l’esistenza (Cass. 4175/2020; Cass. 3556/2020; Cass. 25273/2020; Cass. SS.UU. 26242/2014 e 26243/2014).
I fatti su cui si fonda la nullità vanno allegati nel rispetto delle preclusioni
I giudici di legittimità ricordano la decisione con cui le Sezioni Unite (sent. 10531/2013) hanno composto il contrasto tra due distinti orientamenti:
a) secondo un indirizzo, il giudice può rilevare d’ufficio le eccezioni in senso lato, anche in mancanza di allegazione di parte, purché emergano dagli atti;
b) in base ad un altro orientamento, “per il rilievo d’ufficio è pur sempre necessaria l’allegazione della parte in limine litis del fatto oggetto del rilievo officioso”.
La Suprema Corte ha affermato che il giudice possa rilevare d’ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, purché esse risultino documentate agli atti a prescindere dalla specifica allegazione di parte (sub a).
La parte che intenda fa valere un’eccezione in senso lato può articolare nuovi mezzi di prova oltre il limite delle preclusioni istruttorie o in appello?
La risposta è negativa, in quanto il fatto posto a fondamento dell’eccezione deve essere già legittimamente acquisito sul piano probatorio. Infatti, un conto è permettere che la parte alleghi dopo la scadenza delle preclusioni e anche in appello (o che il giudice rilevi) fatti già documentati o provati in atti, ossia ritualmente acquisiti. In tal caso si consente il rilievo anche se l’eccezione non sia allegata dalla parte interessata nella fase procedimentale deputata all’esercizio dei poteri assertivi (si pensi al pagamento del debito o all’interruzione della prescrizione).
Invece, un altro conto sarebbe consentire di sottrarre alle preclusioni non solo il potere di allegare e rilevare fatti (già provati nel processo) ma anche di provare e, dunque, di introdurre come oggetto di prova, per la prima volta quei fatti. In tal modo, si riaprirebbe una fase procedimentale che deve invece considerarsi ormai chiusa, nell’ordinato svolgimento del processo.
In tal senso, deve leggersi anche il dettato normativo, infatti, l’art. 345 c.p.c. in materia di appello, dispone che non possano proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio e che non siano ammessi nuovi mezzi di prova né prodotti nuovi documenti (salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile). In altre parole, in appello è ammessa l’allegazione o la rilevazione d’ufficio di nuove eccezioni in senso lato e mere difese ma non nuove prove, anche se dirette a provare i fatti oggetto di tali eccezioni e difese.
Atto da cui si desume la nullità prodotto per la prima volta in appello
Il ricorrente non ha indicato in modo specifico gli atti processuali e i documenti dai quali avrebbe dovuto desumersi la nullità del contratto di locazione così come previsto dall’art. 366 n. 6 c.p.c. Al contrario, gli atti da cui emerge la nullità sono stati introdotti per la prima volta in vista dell’udienza di discussione in appello, tenutasi secondo le forme del rito del lavoro.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che, nel rito del lavoro (art. 416 c. 3 c.p.c. e art. 437 c. 2 c.p.c.), l’omessa indicazione e l’omesso deposito dei documenti, nell’atto introduttivo, comportano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi. Il principio è temperato dall’ipotesi in cui la produzione successiva sia giustificata dal tempo della formazione o dallo svilupparsi del processo dopo il ricorso (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo). L’estinzione del diritto di produrre i documenti è irreversibile, dipende dal mancato rispetto di termini perentori e decadenziali e rende il diritto stesso “insuscettibile di reviviscenza in grado di appello”. Il sistema delle preclusioni è mitigato dalla presenza dei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova (ex art. 437 c. 2 c.p.c.) qualora essi risultino indispensabili per la decisione della causa. I suddetti poteri, comunque, possono essere esercitati solo con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass. SS. UU. 8202/2005).
Le caratteristiche dell’errore revocatorio
Tra le varie censure, il ricorrente lamenta che il giudice del gravame non abbia considerato le note conclusionali e abbia deciso basandosi esclusivamente sulla documentazione del giudizio di primo grado senza considerare la documentazione sopravvenuta prodotta in sede d’appello.
La Suprema Corte considera inammissibili tutte le doglianze.
Innanzitutto, gli ermellini rilevano come le censure non siano rivolte alla sentenza di revocazione ma a quella d’appello. Inoltre, difetta un errore di fatto percettivo, in quanto quelli dedotti dal ricorrente sono errori di valutazione o di giudizio. Difettano, altresì, i requisiti minimi e strutturali: non è rispettato l’onere di specificità e autosufficienza (ex art. 366 n. 6 e 369 n. 2 c.p.c.), in quanto non sono stati indicati quali dei presunti errori revocatori siano stati dedotti davanti al giudice della revocazione, né è stato indicato chiaramente il vizio che s’intende denunciare. In particolare, il ricorrente lamenta errores in procedendo ma non indica i passaggi motivazionali e in che modo tali errori siano stati commessi.
La Suprema Corte ricorda che l’errore revocatorio:
a) consiste «nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti» (Cass. 367/2018; Cass. 12726/2017; Cass. 4521/2016; Cass. 6175/2015).
b) deve essere macroscopico e risultare immediatamente rilevabile in base al raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di indagini ermeneutiche (Cass. 12726/2017; Cass. 9819/2016; Cass. 4375/2016; Cass. 22286/2014);
c) deve essere un errore di tipo percettivo, ossia frutto di una errata supposizione, e non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa (Cass.1373/2000; Cass. 9394/1999; Cass. 226/1999);
d) deve risultare essenziale e decisivo, ossia tra la percezione erronea e la decisione deve sussistere un nesso causale per cui se l’errore non vi fosse stato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso (Cass. 1972/2017; Cass. 22177/2016; Cass. 21452/2016; Cass. SS. UU. 1666/2009).
Alla luce di quanto esposto, l’errore rilevante ai fini dell’impugnazione per revocazione non può cadere:
- sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (Cass. 18137/2017; Cass. 791/2017; Cass. 9835/2016);
- sull’interpretazione della domanda (Cass. 19715/2017; Cass. 3771/2014; Cass. 15734/2013; 2884/1992);
- sull’interpretazione di un contratto (Cass. 2002/1998; Cass. 8421/1990);
- sulla soluzione data dal giudice nell’ipotesi di un contratto tra i documenti della causa;
- sull’interpretazione e valutazione dei fatti di causa e su asserite violazioni o false applicazioni di norme giuridiche (Cass. 2281/2018; Cass. 1046/2018; Cass. 2921/2017).
Del pari, non sussiste un vizio revocatorio nel caso di «omesso esame di domande, eccezioni o motivi di gravame, che non si fondi sull’affermazione della loro mancata formulazione, o l’omesso esame di atti processuali ove la parte affermi essere state svolte argomentazioni giuridiche non considerate» (Cass. 1855/2018; Cass. 1239/2018; Cass. 27167/2017), né il semplice inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. 1464/2018; Cass. 24960/2017; Cass. SS. UU. 1178/2000).
Conclusioni: ricorsi inammissibili
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte i due ricorsi riuniti sono inammissibili. I giudici di legittimità, in riferimento alla dedotta nullità del contratto di locazione, ritengono che il giudice di merito abbia giudicato correttamente, in quanto la violazione di una disposizione regolamentare non è sanzionata dall’ordinamento con la nullità, stante il principio di libera contrattazione vigente in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo.
In relazione all’eccezione di nullità e alla sua rilevabilità d’ufficio, la Suprema Corte si pronuncia come segue.
- «La valutazione della eccezione di nullità del contratto in sede di legittimità presuppone che in sede di giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto, risultino cioè introdotti e acquisiti quei fatti, anche se non ne sia stata rilevata la valenza in iure, né dalla parte interessata, né dallo stesso giudice del merito. La nullità può, infatti, essere bensì rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza» (punto 17 della sentenza, secondo paragrafo).
NOTE
[1] Si vedano “Cass., Sez. U, n. 10933 del 7/11/1997, Rv. 509592; Cass., Sez. 3, n. 25350 del 20/09/2021, non massimata; Sez. 5, n. 11955 del 10/06/2016, non massimata; Sez. 3, n. 10534 del 22/05/2015, Rv. 635610; Sez. 1, n. 25376 del 29/11/2006, Rv. 592875; Sez. L, n. 5515 del 12/04/2001, Rv. 545900; Sez. 1, n. 1085 del 26/01/2001, Rv. 543477; Sez. 2, n. 194 dell’11/01/1999, Rv. 522160; Sez. L, n. 5850 dell’11/06/1998, RV. 516392”.








