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Riforma del processo civile: come cambia il giudizio di primo grado

Le novità del Ddl approvato dal Senato per i giudizi dinanzi al tribunale monocratico, collegiale e giudice di pace. Deposito telematico, trattazione scritta e da remoto

Entro un anno dall’entrata in vigore della legge delega, il Governo deve adottare uno più decreti legislativi recanti il riassetto del processo civile. L’obiettivo perseguito consiste nel raggiungimento di una maggiore semplificazione, speditezza e razionalizzazione.

Così prevede il disegno di legge di iniziativa governativa approvato dal Senato dopo gli emendamenti apportati dalla Commissione Giustizia (testo in calce).

La riforma del Codice di procedura civile (e leggi speciali) passa dalla mediazione al procedimento di primo grado, dal giudizio d’appello ai procedimenti in materia di diritto del lavoro. In particolare, si tratta della “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materaia di esecuzione forzata”.

Nella presente trattazione, ci si sofferma sulla disamina di tre articoli relativi ai giudizi di primo grado: monocratico, collegiale e giudice di pace.

 

La riforma in generale

Il disegno di legge di iniziativa governativa – approvato dal Senato – ha come obiettivo quello di abbreviare i tempi medi di celebrazione del processo. Tale finalità viene perseguita attraverso:

  • la modifica della disciplina dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), come la mediazione e la negoziazione assistita;
  • la modifica del processo civile di primo grado,
  • l’estensione dell’applicazione del procedimento semplificato di cognizione,
  • le modifiche in materia di esecuzione forzata; tra tutte si cita l’abrogazione delle disposizioni del Codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;
  • la creazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie»,
  • l’implementazione dell’Ufficio del processo.

Nel prosieguo vengono esaminate le modifiche apportate al procedimento di primo grado rispettivamente negli artt. 3, 4 e 5 del DDL 1662/2020.

In sintesi: le modifiche al processo di cognizione di primo grado

Tra gli obiettivi della riforma figura quello di assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela oltre alla ragionevole durata del processo.

In particolare:

  • si rendono più completi gli atti introduttivi (citazione e comparsa) prevedendo, sin dal principio, l’indicazione dei mezzi di prova;
  • le domande che nascono a seguito delle difese svolte dal convenuto vanno proposte prima dell’udienza di comparizione così come la chiamata di terzo; lo stesso vale per la controparte;
  • per rendere possibile questa “concentrazione”, è previsto un ampliamento dei termini a comparire (ex art. 163 bis c.p.c.) e di quelli per la costituzione del convenuto (ex art. 166 c.p.c.);
  • la seconda udienza dovrà essere fissata entro 90 giorni,
  • la proposta conciliativa ad opera del giudice può essere formulata sino a quando la causa viene trattenuta in decisione,
  • i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica sono di 30 e 15 giorni (contro i 60 e i 20 attuali), fatta salva la facoltà delle parti di rinunciarvi.

Tra le novità, si segnala che, nella controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, è prevista, su istanza di parte, la pronuncia di un’ordinanza provvisoria di accoglimento o rigetto.

Inoltre:

  • viene modificato il nome del procedimento sommario di cognizione, il quale diviene procedimento semplificato di cognizione,
  • esso deve essere impiegato, a determinate condizioni, in ogni procedimento, anche davanti al tribunale in composizione collegiale,
  • il processo davanti al giudice di pace viene uniformato al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica ed è previsto il deposito telematico degli atti.

Analizziamo il testo punto per punto.

DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (art. 3)

Atto di citazione

I fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (art. 163 c. 3 n. 4 c.p.c.) devono essere esposti in modo chiaro e specifico.

L’atto di citazione deve contenere l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione (ex art. 163 c. 3 n. 5 c.p.c.).

In aggiunta ai requisiti già presenti, l’atto di citazione deve contenere l’ulteriore avvertimento:

  • che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria (ex art. 82 e ss. c.p.c.) in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all’art. 86 c.p.c.
  • e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Comparsa di risposta

Nella comparsa di risposta (ex art. 167 c.p.c.) il convenuto, ferme le preclusioni di cui all’art. 167 c. 2 c.p.c., deve:

  • proporre tutte le sue difese,
  • prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico,
  • indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione

In buona sostanza, gli atti introduttivi devono essere completi.

Domande riconvenzionali e chiamate di terzo

La riforma prevede che le eventuali domande riconvenzionali e chiamate di terzo debbano essere formulate anteriormente alla prima udienza di comparizione, sia per l’attore che per il convenuto.

L’attore, entro un congruo termine prima dell’udienza di comparizione, a pena di decadenza può:

  • proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo (ex artt. 106 e 269 c. 3 c.p.c.), se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto,
  • in ogni caso, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate;
  • indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali.

Il convenuto, entro un successivo termine anteriore all’udienza di comparizione, può:

  • modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate,
  • a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.

Il DDL prevede, altresì, che la disciplina della chiamata in causa del terzo e dell’intervento volontario debba adeguarsi a quanto sopra esposto, ad esempio, con riferimento al contenuto dell’atto di citazione, che deve contenere tutti i mezzi di prova dei quali l’attore intenda valersi e dei documenti che offre in comunicazione o circa l’ulteriore avvertimento da inserire nell’atto.

Le memorie integrative

Le parti entro un ulteriore termine prima dell’udienza di comparizione possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria.

Il DDL impone di determinare i termini per le memorie integrative di cui sopra in modo tale da permettere la celere trattazione del processo garantendo in ogni caso il principio del contradditorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa. Tale obiettivo può essere raggiunto eventualmente ampliando il termine a comparire ex art. 163 bis e il termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c.

La trattazione e istruzione della causa

Nel corso dell’udienza di comparizione, le parti devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione (ex art. 185 c.p.c.); la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice ai fini dell’art. 116 c. 2 c.p.c.

Il giudice provvede sulle richieste istruttorie all’esito dell’udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l’udienza per l’assunzione delle prove sia fissata entro 90 giorni.

Dopo la trattazione e istruzione della causa

Il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., può riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a 30 giorni dall’udienza di discussione.

Il giudice, se non procede ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:

  • assegna un termine perentorio non superiore a 60 giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
  • assegna termini perentori non superiori a 30 e 15 giorni prima dell’udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;
  • all’udienza riserva la decisione e provvede al deposito della sentenza nei successivi 30 giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi 60 giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale.

Scompare l’udienza di precisazione delle conclusioni.

Proposta conciliativa ad opera del giudice

L’art. 185 bis c.p.c. viene modificato in modo da consentire al giudice di formulare la proposta conciliativa sino a quando trattiene la causa in decisione (attualmente può avvenire sino a che non sia esaurita l’istruzione).

Il procedimento semplificato di cognizione

Il procedimento sommario di cognizione (ex art. 702 bis c.p.c.):

  • viene inserito nel secondo libro del Codice di rito dedicato al processo di cognizione (attualmente si trova insieme ai procedimenti speciali nel quarto libro);
  • assume la denominazione di «procedimento semplificato di cognizione» e non più di procedimento sommario di cognizione.

L’attore può ricorrervi di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Tale procedimento deve essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale:

  • quando i fatti di causa siano tutti non controversi,
  • quando l’istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un’attività istruttoria costituenda non complessa.

La causa va trattata con il rito ordinario di cognizione:

  • in difetto dei requisiti sopra esposti,
  • e quando sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato.

Il procedimento semplificato di cognizione dovrà godere di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti. Deve concludersi con sentenza (mentre attualmente si chiude con ordinanza).

Controversie su diritti disponibili

Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili:

  • il giudice, su istanza di parte, può pronunciare un’ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;
  • l’ordinanza di accoglimento di cui sopra è reclamabile ex art. 669 terdecies c.p.c. e non ha efficacia di giudicato (ex art. 2909 c.c.) e non ha autorità in altri processi;
  • in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegue davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo uffici.

Il giudice, all’esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, può, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta:

  • quando quest’ultima è manifestamente infondata,
  • ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito del petitum (ex art. 163 c. 3 n. 3 c.p.c.)
  • ovvero se manca l’esposizione dei fatti (ex art. 163 c. 3 n. 4 c.p.c.).

Tale ordinanza segue la medesima disciplina prevista per quella di accoglimento (è reclamabile, non ha efficacia di giudicato, non ha autorità in altri processi). Anche in questa ipotesi, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegue davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio.

Comodato di beni immobili e affitto di azienda

La riforma prevede l’applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d’azienda.

Rapporto tra collegio e giudice monocratico

  • Dal collegiale al monocratico
    Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze.
  • Dal monocratico al collegiale
    Il giudice, quando rileva che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori udienze, rimette la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro 10 giorni dalla comunicazione, può chiedere la fissazione dell’udienza di discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere assegnati alle parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi.

In caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento e il giudice fissa alle parti un termine perentorio per l’eventuale integrazione degli atti introduttivi.

In caso di cause connesse oggetto di riunione prevale il rito collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.

DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE (art. 4)

La riforma prevede di ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell’oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie.

Nel processo deve operare un regime di preclusioni e di fissazione dell’oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

DAVANTI AL GIUDICE DI PACE (art. 5)

Il DDL prevede di uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

È altresì prevista una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni relative alla riforma della magistratura onoraria di cui all’art. 27 d.lgs. 116/2017.

Inoltre, anche nei procedimenti davanti al giudice di pace, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte – se in giudizio con il ministero di un difensore – deve avvenire:

  • esclusivamente con modalità telematiche,
  • anche mediante altri mezzi tecnologici,
  • e spetta al capo dell’ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d’urgenza.

DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI CIVILI

L’art. 15 del DDL contiene diverse disposizioni relative alla maggiore efficienza del processo.

Se ne citano solo alcune.

Deposito esclusivamente telematico degli atti

Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Trattazione scritta e da remoto

Salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può disporre che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, si svolgano da remoto o mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice. Si segnala che, attualmente, il termine per il deposito delle note scritte non è perentorio.

Eliminazione dell’udienza di giuramento del CTU

Il giudice, in luogo dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all’art. 193 c.p.c.

Prevalenza della sostanza sulla forma

La riforma prevede il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell’atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle 

 

Fonte https://www.altalex.com