L’obbligo risponde a una chiara finalità di tutela non solo del personale medico sui luoghi di lavoro ma soprattutto delle categorie e degli individui più fragili e vulnerabili.
L’obbligo vaccinale imposto ai sanitari non si fonda solamente sulla relazione di cura e fiducia che li lega ai pazienti, bensì scaturisce da un più generale dovere di solidarietà imposto a tutti i cittadini verso gli individui più fragili, ovvero coloro che rischiano di morire a causa del virus Covid-19.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione III, nella sentenza 20 ottobre 2021, n. 7045 (testo in calce).
Il ricorso collettivo e cumulativo dei sanitari friulani
Con ricorso collettivo alcuni esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora sottoposti alla vaccinazione obbligatoria contro il virus Sars-CoV-2 hanno impugnato in appello la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo proposto dai medesimi appellanti avverso gli atti coi quali le Aziende Sanitarie friulane (appellate) hanno inteso dare applicazione nei loro confronti dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 (conv. con mod. in l. n. 76 del 2021).
Gli appellanti hanno altresì richiesto, insieme all’annullamento o alla riforma della sentenza impugnata col conseguente risarcimento dei danni, anche la sospensione della sua esecutività ai sensi dell’art. 98 c.p.a.
L’obbligo vaccinale imposto agli operatori sanitari
L’art. 4, al comma 1, dispone che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, nella finalità di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 43 del 2006, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
La vaccinazione costituisce esplicitamente, ai sensi del citato comma 1, requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, ed è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Regioni, dalle Province Autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
L’esenzione dall’obbligo vaccinale
L’unica esenzione dall’obbligo vaccinale, con differimento o, addirittura, omissione del trattamento sanitario in prevenzione, risulta prevista, nel comma 2, per l’unica ipotesi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. Inoltre, l’art. 4 in parola prevede un complesso procedimento per l’accertamento e l’esecuzione dell’obbligo vaccinale, disciplinato analiticamente dai commi 3, 4 e 5.
Il rigetto della tesi difensiva
L’appello è stato accolto limitatamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dagli appellanti, tuttavia il ricorso, pur ammissibile, è stato respinto in tutte le sue censure.
Nella mancata condivisione della tesi degli appellanti, il Consiglio di Stato ha esplicitato che la vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo, e anzitutto, di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà, che anima anch’esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l’esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l’avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza.
Fonte https://www.altalex.com








