La condotta omissiva comporta una violazione evidente dei doveri di lealtà e fedeltà ed è idonea a recidere il vincolo fiduciario (Cassazione n. 4684/2026)
È legittimo il licenziamento disciplinare del dirigente pubblico che, pur essendo consapevole degli illeciti commessi dai colleghi, ometta qualsiasi intervento volto a contrastarli, mantenendo in tal modo un clima di omertà idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Questo è quanto emerge dalla sentenza 2 marzo 2026, n. 4684 (testo in calce) della Corte di Cassazione.
Il caso
La sentenza in commento affronta il caso di un dirigente pubblico, dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, coinvolto in un procedimento penale per concorso in peculato, riqualificato, poi, come favoreggiamento, con conseguente proscioglimento per prescrizione.
Il parallelo procedimento disciplinare – rimasto sospeso fino alla pronuncia di assoluzione – si era concluso con il licenziamento per giusta causa del dirigente, per aver tenuto una condotta omertosa relativamente agli illeciti penali dei colleghi.
Il lavoratore in primo grado aveva lamentato la violazione del principio dell’immutabilità della contestazione disciplinare e, dunque, della corrispondenza fra il fatto contestato e quello posto alla base della sanzione. In sostanza, era stata ravvisata una diversità tra la condotta oggetto dell’iniziale contestazione disciplinare e quella che aveva poi giustificato la sanzione: la prima, infatti, era una condotta “concorsuale omissiva” nel delitto di peculato, consistita nell’aver deliberatamente tralasciato di esercitare qualsiasi forma di controllo e vigilanza volta ad impedire la commissione dei reati, pur nella consapevolezza degli illeciti perpetrati dai colleghi; la seconda, invece, era consistita nel comportamento meramente omertoso e di copertura dei colleghi e del direttore generale di cui il ricorrente conosceva le manovre occulte ed illecite.
Il Ministero, invece, chiedendo il rigetto del ricorso, aveva evidenziato che i fatti posti alla base della sanzione disciplinare riguardavano la medesima condotta omissiva la quale, sebbene non avesse comportato una responsabilità penale, sicuramente era disciplinarmente censurabile.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, i giudici di appello hanno ritenuto che il silenzio serbato dal dirigente, nella piena consapevolezza delle manovre illecite dei colleghi, fosse del tutto equivalente all’inerzia o alla condotta omissiva originariamente rimproveratagli, escludendo, pertanto, la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare.
In altre parole, la qualificazione penale della condotta come “concorso omissivo” o “favoreggiamento” non aveva determinato una modifica sostanziale del fatto, lasciando inalterati gli elementi essenziali della condotta contestata: conoscenza degli illeciti altrui e inerzia/silenzio conseguenti.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte, in linea con la pronuncia di secondo grado, ha evidenziato che la contestazione disciplinare non era afferente specificamente alla commissione di un reato, bensì ad una condotta di natura omissiva e tale di per sé da comportare una violazione evidente dei doveri di lealtà e fedeltà e recidere il vincolo fiduciario.
Ciò che era stato contestato al lavoratore – in altre parole – non era una condotta penalmente rilevante, ma l’aver omesso qualsiasi controllo, pur nella consapevolezza che cospicue somme di denaro fossero state oggetto di manovre illecite.
Infatti, il principio dell’immutabilità della contestazione disciplinare attiene alla relazione tra i fatti contestati e quelli che motivano il recesso e, pertanto, non riguarda la qualificazione giuridica dei fatti stessi in relazione all’indicazione delle norme violate: la qualificazione del fatto è un proprium del giudice, non del datore di lavoro (Cass. 11540/2020).








