Facebook
Twitter
LinkedIn

Sì alla revocazione della sentenza definitiva se lede un diritto di stato della persona

Il rimedio resta circoscritto ai casi in cui la violazione arrechi un pregiudizio non ristorabile mediante una tutela per equivalente (Cassazione n. 7128/2025).

Con il nuovo art. 391 quater c.p.c. il legislatore ha introdotto, nel diritto nazionale, un rimedio idoneo ad attuare l’obbligo dello Stato italiano di conformarsi alle decisioni della Corte EDU che accertano una violazione della Convenzione da parte di una decisione di diritto interno, derogando eccezionalmente ai limiti derivanti dal giudicato.

Proprio per tale motivo la deroga è circoscritta ai casi in cui la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un “diritto di stato della persona” – cioè si sia risolta nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale cui si abbia diritto o nell’illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere – e la tutela per equivalente non sia di per sé idonea a rimuoverne le conseguenze.

Così si è espressa la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7128/2025.

Il caso

Due donne agivano nei confronti del Ministero dell’Interno per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro congiunto, avvenuta per un’intossicazione da cocaina, mentre si trovava presso la camera dei fermati della Questura di Milano.

La richiesta risarcitoria veniva rigettata dalla Corte d’Appello di Milano e la pronuncia confermata in Cassazione.

Le donne chiedevano quindi la revocazione della sentenza di legittimità, ex art. 391 quater c.p.c., assumendo che nel 2023 la Corte europea dei diritti dell’Uomo aveva dichiarato il contenuto della predetta sentenza contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.

Aggiungevano che la violazione accertata dalla Corte europea aveva pregiudicato un loro diritto di stato della persona e che l’equa indennità accordata dalla Corte, ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, non fosse idonea a compensare le conseguenze della violazione subita.

Art. 391 quater c.p.c. e “diritti di stato della persona”

Il ricorso pone la duplice questione interpretativa inerente l’ambito di applicazione dell’art. 391 quater c.p.c. e l’estensione della nozione di “diritti di stato della persona” ivi richiamata.

La norma in questione è stata introdotta dal legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 149/22, al fine di adeguare l’ordinamento processuale civile all’obbligo internazionale dello Stato di conformarsi alle decisioni della Corte EDU, posto dall’art. 46 della Convenzione EDU.

In proposito vi erano già state varie sollecitazioni da parte della Corte Costituzionale, sottolineando che l’assolvimento di tale obbligo poteva avvenire, seppur in via residuale ed eccezionale, anche attraverso uno strumento, quale la revocazione, che consentisse la riapertura del processo nazionale civile, ma solo nei casi in cui la tutela risarcitoria per equivalente non sia idonea ad assicurare un’integrale rimozione dei pregiudizi derivanti dalla violazione.

Ratio e limiti dell’art. 391 quater c.p.c.

Scopo della nuova disposizione processuale è dunque quello di dare attuazione all’obbligo dello Stato italiano di conformarsi alle decisioni vincolanti della Corte EDU, consentendo di riaprire il processo civile, seppur nei soli casi in cui il pregiudizio (derivante dalla violazione commessa dallo Stato e concretizzatasi in una sentenza ormai passata in giudicato ma il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione) non sia suscettibile di “tutela secondaria”, cioè per equivalente, o il risarcimento economico alla parte lesa non sia di per sé idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della violazione.

Diritti di stato della persona: le ipotesi interpretative

In ragione di tale delimitazione, è ancor più necessario definire cosa si intende per “diritto di stato della persona”, nozione espressamente contenuta nella disposizione in esame e cui il legislatore delegato ha circoscritto l’ambito applicativo della norma.

A seguito dell’introduzione dell’art. 391 quater c.p.c., anche sul rilievo che la delega non prevedeva affatto, almeno espressamente, che il rimedio della revocazione dovesse applicarsi esclusivamente a violazioni incidenti sul riconoscimento di status personali, sono state avanzate proposte interpretative tendenti ad intendere la nozione di “diritti di stato della persona” in senso estensivo, ricomprendendovi anche tutti i diritti derivanti o presupposti da status personali o a questi correlati, ovvero tutti i diritti di natura strettamente personale, o tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione EDU, se non addirittura, in generale, tutti i diritti non patrimoniali.

La Cassazione, tuttavia, non è di questo avviso.

Revocazione per i soli “diritti di stato della persona”

Secondo i giudici, l’espressione utilizzata dal legislatore allude chiaramente ad un diritto che rappresenti la diretta implicazione dello stato della persona, esprimendone cioè, in via diretta, il contenuto normativo.

Oggetto della tutela revocatoria sono quindi esclusivamente le violazioni che hanno pregiudicato il diritto al riconoscimento di un determinato status personale – comportandone una negazione, totale o parziale, o un tardivo riconoscimento – con una compromissione insuscettibile di riparazione solo per equivalente.

Vi rientrano anche i casi di erronea attribuzione di uno status personale oggettivamente pregiudizievole secondo l’ordinamento e quelli di tardivo disconoscimento di esso, non risarcibili con la sola “tutela secondaria”.

Diritto di stato della persona e stato soggettivo personale

Una cosa, osserva la Corte, è infatti il pregiudizio incidente direttamente sul diritto al riconoscimento di uno status soggettivo personale, che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale cui si ha diritto (ad es. lo status di figlio di un determinato soggetto), ovvero nell’illegittima attribuzione di uno status che si è negato di possedere (es. lo status di genitore di un determinato soggetto), e che può essere rimosso solo con il riconoscimento effettivo dello status illegittimamente negato o con l’eliminazione dell’attribuzione di status illegittimamente operata. Altra cosa è il pregiudizio arrecato ad uno “stato soggettivo personale”, inteso in senso generico ed atecnico come la mera titolarità di un qualsiasi altro diritto, anche se si tratti di diritti fondamentali, inviolabili, di natura personale e non patrimoniale ed anche se eventualmente si tratti di un diritto che presupponga la titolarità di un determinato status personale.

La natura di tali diritti non implica infatti, necessariamente, l’insuscettibilità di una tutela per equivalente e anzi, in certi casi, sono tutelabili solo per equivalente, in forma risarcitoria.

In questi ultimi casi la titolarità o meno dello status non costituisce l’oggetto diretto della lesione, che avviene senza che la spettanza dello status sia stata posta in dubbio o senza che si sia attribuito al soggetto uno status che non gli spetta.

Conclusioni

Nel caso di specie, la richiesta risarcitoria avanzata dalle ricorrenti, nel giudizio definito con la sentenza di legittimità di cui era chiesta la revocazione, aveva ad oggetto danni, sia patrimoniali che non, derivanti dalla perdita di un rapporto parentale: era diretta, cioè, ad ottenere una compensazione proprio di tipo economico, per equivalente, per la perdita del rapporto parentale, mentre non era direttamente in discussione il riconoscimento degli status personali di figlia e convivente more uxorio delle ricorrenti.

Muovendo da tali premesse la Corte ha dunque rigettato il ricorso, enunciando il seguente principio di diritto: “la nuova ipotesi di “revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, prevista dall’art. 391quater c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, a condizione che la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un “diritto di stato della persona” e che l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla negazione di uno status soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla Corte EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell’illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere, in quanto situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equivalente; di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato”.

 

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2025/04/04/si-revocazione-sentenza-definitiva-se-lede-diritto-stato-persona